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MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 9 agosto 1988, n. 572

Modificazioni al decreto ministeriale 18 marzo 1986 riguardante norme relative alle caratteristiche tecniche dei caschi protettivi per gli utenti di motocicli, ciclomotori e motocarrozzette.

note: Entrata in vigore del decreto: 04/03/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/07/1990)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  4-3-1989

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 11 maggio 1986, n. 3, con la quale viene introdotto l'uso obbligatorio del casco di protezione di tipo omologato;
Visto l'art. 2 della stessa legge che delega il Ministro dei trasporti a stabilire con propri decreti le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi in armonia con i regolamenti emanati in materia dall'ufficio europeo delle Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa;
Visto il proprio decreto del 18 marzo 1986 nel quale si stabilisce la rispondenza al regolamento ECE/ONU n. 22/02 dei caschi di protezione destinati ai conducenti ed ai passeggeri di motocicli e motocarrozzette;

Considerato

che recentemente la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite ha pubblicato la serie di emendamenti 03 al regolamento 22; Decreta:

Art. 1

1. L'allegato al decreto ministeriale 18 marzo 1986 "Norme relative alle caratteristiche tecniche dei caschi protettivi per gli utenti di motocicli, ciclomotori e motocarrozzette" è modificato in conformità all'allegato I al presente decreto.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge qui modificata, della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota alle premesse e all'art. 1:
Il D.M. 18 marzo 1986 è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 96 del 26 aprile 1986.