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REGIO DECRETO 30 luglio 1888, n. 5629

Che approva la classificazione nella prima e seconda categoria dei porti marittimi, indicati negli annessi elenchi, colla designazione degli Enti interessati nelle spese. (088U5629)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/09/1888 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/1891)
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Testo in vigore dal: 21-9-1888
 
                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduti gli articoli 3 e 10 del testo unico della legge  sui  porti,
spiaggie e fari, approvato con Regio decreto del 12 aprile  1885,  N.
3095; 
 
  Visti i decreti Reali del 7 agosto 1887, N. 5053, del  12  febbraio
1888, N. 5263, e del 3 giugno u., N. 5477, coi quali fu approvata  la
classificazione di  vari  porti  marittimi,  indicati  negli  elenchi
inseriti nei decreti medesimi; 
 
  Sentiti i Consigli delle provincie e dei comuni interessati; 
 
  Uditi i pareri del Consiglio Superiore  dei  Lavori  Pubblici,  del
Consiglio Superiore d'Industria e Commercio e del Consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato  pei  Lavori
Pubblici; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' approvata la classificazione nella 1ª e 2ª categoria  dei  venti
porti indicati nei tre elenchi A, B, C, annessi al presente  decreto,
visti d'ordine Nostro dal Ministro dei Lavori Pubblici;  ed  e'  pure
approvata la designazione degli  Enti  interessati  nelle  spese  dei
porti medesimi, con  le  quote  di  concorso  loro  attribuite,  come
risulta dagli elenchi predetti.