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REGIO DECRETO 3 agosto 1888, n. 5613

Che modifica il regolamento per l'applicazione dell'imposta sui redditi di Ricchezza mobile. (088U5613)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/08/1888 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  25-8-1888 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 10 giugno 1888, N. 5458 (Serie 3ª);
Visti i regolamenti per l'applicazione delle imposte sui redditi di ricchezza mobile e sui fabbricati approvati con Reali decreti del 24 agosto 1877, numeri 4022 e 4024 (Serie 2ª);
Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Udito

il Consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Agli articoli 86, 87, 89, 91, 95, 106, 107, 108, 109 e 110 del regolamento per l'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile sono sostituiti i seguenti:

Art. 86.

La Commissione procede all'esame dei reclami e, dopo udita e discussa la relazione che ne sarà fatta, pronuncia la sua decisione sopra ciascun reclamo, procedendo per classi rispetto ai redditi di cui all'art. 38 della legge, e determinando, per ciascun cespite e per ciascuna categoria, la somma di reddito lordo, le spese, il reddito netto e le annualità passive.

L'agente od un suo rappresentante può intervenire alle adunanze della Commissione, ma senza voto deliberativo.

La Commissione può valersi delle facoltà indicate all'art. 30 della legge. Essa però, quando il reclamante ne faccia domanda, ha sempre obbligo di sentirlo, o personalmente o in persona di chi lo rappresenta legalmente, esclusi per altro i procuratori o mandatarii speciali. La domanda per essere sentito può farsi o nel ricorso o anche per semplice lettera. Il presidente della Commissione deve avvertire tanto il reclamante quanto l'agente del giorno e dell'ora in cui seguirà la discussione affinchè vi possano intervenire, e dell'avviso dato deve farsi constare dagli atti.

Il giudizio della Commissione non può estendersi oltre i limiti delle contestazioni, salvo il disposto degli articoli 43 e 50 della legge.

Art. 87.

Il giudizio della Commissione sui reclami deve essere pronunciato possibilmente entro 30 giorni dalla loro presentazione.

Ove l'agente o il contribuente domandino la discussione del reclamo a senso dell'art. 2 della legge 10 giugno 1888, N. 5458, il presidente della Commissione farà conoscere con apposito avviso agli interessati il giorno fissato per la discussione.

Art. 89.

L'agente ha l'obbligo di notificare al reclamante la parte dispositiva della decisione inviandogli apposito avviso entro sessanta giorni dalla avuta comunicazione della decisione, per essere recapitato nei modi e con le forme di cui all'art. 81.

L'avviso è trasmesso con elenco in due esemplari, uno dei quali firmato dal sindaco deve essere da questo immediatamente restituito all'agente in segno di ricevuta.

Possono i contribuenti chiedere all'agente di vedere il testo della decisione; ed anche domandarne la copia, la quale sarà spedita in carta semplice, mediante il correspettivo indicato al N. 8 della tariffa annessa alla legge sulle volture catastali.

Art. 91.

Dalle decisioni delle Commissioni di primo grado possono i contribuenti appellare alla Commissione provinciale entro il termine di giorni venti dalla notificazione dell'avviso di cui all'art. 89.

Può del pari appellare l'agente, e in questo caso deve avvertirne il contribuente coll'avviso col quale gli notifica la decisione della Commissione di prima istanza, esponendo i motivi dell'appello.

Nel termine perentorio di venti giorni da questa notificazione, l'agente deve presentare alla Commissione provinciale il suo appello, di cui può tener luogo anche la copia dell'avviso suddetto.

Le decisioni non notificate ai contribuenti nel termine di sessanta giorni diventano definitive per la finanza, salvochè l'agente, con l'elenco restituito dal sindaco, provi di averle trasmesse al sindaco almeno dieci giorni prima della scadenza del termine stesso.

Art. 95.

Nei ricorsi alla Commissione centrale, nei casi ammessi dalla legge, si esporranno il fatto, le questioni ed i capi della decisione contestata, indicando gli articoli della legge o del presente regolamento che si affermano violati od erroneamente applicati.

Per questi ricorsi i contribuenti e gli agenti osserveranno quanto è prescritto per i ricorsi alle Commissioni provinciali.

La mancanza di ricorso entro i venti giorni dalla notificazione della decisione della Commissione provinciale rende definitivo il giudizio medesimo.

Nel caso indicato dall'art. 50 della legge la Commissione centrale deve sentire il reclamante, che ne abbia fatto domanda, con le norme del precedente art. 86.

Art. 106.

Entro sei mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione del ruolo possono i contribuenti fare opposizione all'intendente di finanza, anche mediante semplice scheda di rettifica, per essere stata ommessa o per non essere stata fatta a forma dell'art. 81 la prescritta notificazione degli avvisi, senza pregiudizio del loro diritto di ricorrere alle Commissioni.

L'intendente, ove gli risulti fondata tale opposizione, provvederà per lo sgravio delle quote d'imposta non legalmente inscritte, ordinando all'agente di riprendere le operazioni di accertamento.

Art. 107.

Per gli errori materiali di cui è parola nell'art. 52 della legge, i contribuenti possono entro sei mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione del ruolo e mediante semplice scheda di rettifica ricorrere all'intendente il quale dà la sua decisione.

Ove l'errore sia stato rilevato d'ufficio, dovrà l'agente, e, occorrendo, l'esattore, entro il termine medesimo e con scheda di rettifica, provocarne la correzione dall'intendente di finanza.

Art. 108.

Per la doppia iscrizione di uno stesso reddito nel ruolo di un comune o nei ruoli di due comuni nella stessa provincia o di due provincie diverse, quando non se ne contesti l'ammontare né l'esistenza, può il contribuente entro sei mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione dei ruoli e mediante semplice scheda di rettifica ricorrere all'Intendenza di finanza o al Ministero, secondo che la duplicazione siasi verificata nei ruoli di due comuni della stessa provincia o di due provincie diverse, e ciò senza pregiudizio del diritto di ricorrere alla Commissione provinciale o alla centrale.

Le duplicazioni rilevate d'ufficio dovranno essere corrette nei modi indicati nel secondo paragrafo dell'articolo precedente.

Art. 109.

Entro tre mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione del ruolo i contribuenti, che non avendo fatta la dichiarazione o rettificazione si ritenessero aver confermato col silenzio il reddito stabilito nell'accertamento precedente, possono ricorrere alla Commissione di 1ª istanza e provare che nel tempo in cui doveva farsi la dichiarazione il reddito non esisteva o era esente dall'imposta o soggetto alla ritenuta.

Art. 110.

Si fa luogo allo sgravio d'imposta per cessazione di reddito:

a) quando la cessione o l'esazione totale o parziale del capitale sia provata nei modi dell'art. 66 della legge; e la perdita totale o parziale sia giustificata;

b) quando per i crediti, per i quali il creditore ha proceduto con l'esecuzione immobiliare, sia provato dal giudizio di graduazione che il credito stesso non fu in tutto o in parte utilmente collocato;

c) quando sia provato che i redditi di categ. C e D in somma definita siano cessati in tutto o in parte;

d) quando sia provato che i redditi variabili della categoria B e C siano cessati intieramente, non mai quando i redditi siano stati semplicemente trasformati o cambiati con altri redditi mobiliari.

Nel caso di passaggio di un esercizio di industria, commercio, professione od arte da un possessore ad un altro non sarà ammessa la cessazione rispetto al precedente possessore, quando esso non indichi il nome e cognome del suo successore.

La domanda di sgravio si fa con ricorso diretto all'intendente, od anche mediante semplice scheda, della quale dovrà essere rilasciata ricevuta.

La domanda di sgravio dev'essere presentata entro tre mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione del ruolo o dall'avvenuta cessazione, secondo che questa è anteriore o posteriore alla pubblicazione stessa.

Dal giudizio dell'intendente è ammesso ricorso alla Commissione di prima istanza entro il termine di venti giorni dalla notificazione del giudizio stesso.

Quando l'intendente non creda giustificata la cessazione, rinvia di uffizio l'esame e la decisione della domanda alla Commissione di prima istanza.

Decorsi i tre mesi dalla cessazione o dall'ultimo giorno della pubblicazione del ruolo, può il contribuente ricorrere, ma lo sgravio si concede soltanto a contare dal giorno della presentazione del ricorso, del quale dovrà essere rilasciata ricevuta.