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LEGGE 8 luglio 1888, n. 5534

Colla quale è autorizzata una maggiore spesa di lire 3,500,000, occorrente per la bonificazione dell'Agro romano, da stanziarsi nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici. (088U5534)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/08/1888 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))