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LEGGE 24 giugno 1888, n. 5489

Che abolisce le servitù di pascolo, di seminare, di vendere erbe o d'imporre tasse a titolo di pascolo, che si esercitano dagli abitanti di alcuni comuni delle provincie ex-pontificie. (088U5489)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/07/1888 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))