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LEGGE 19 giugno 1888, n. 5465

Che modifica, colla sostituzione di alcuni articoli, la legge 3 decembre 1878 sul riordinamento del personale della Regia Marina. (088U5465)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/07/1888 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  11-7-1888 al: 28-8-1888
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Art. 1



Agli articoli 6, 19 e 20 della legge 3 dicembre 1878, sul riordinamento del personale della Regia Marina, sono sostituiti i seguenti:

Art. 6. Il corpo Reale equipaggi si compone di tutti i militari delle seguenti categorie: marinari, timonieri, cannonieri, torpedinieri macchinisti e fuochisti, operai, furieri, infermieri, aiutanti di bordo, musicanti e trombettieri.

Art. 19. Il reclutamento degli ufficiali di commissariato potrà farsi in parte per mezzo dell'Accademia navale, nei modi e termini che saranno all'uopo stabiliti ed in parte per mezzo di concorso fra i sotto ufficiali della R. Marina della categoria furieri, e fra giovani borghesi che abbiano compiuto gli studi secondari in un liceo od in un istituto tecnico.

Art. 20. Il corpo Reale equipaggi è reclutato nei modi stabiliti dalla legge sulla leva di mare.

Gli ufficiali del corpo Reale equipaggi sono tratti dai sotto ufficiali delle categorie: marinari, timonieri, cannonieri, torpedinieri e operai.