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LEGGE 19 giugno 1888, n. 5462

Le Amministrazioni comunali, indicate nell'elenco annesso, sono autorizzate ad eccedere, coi centesimi addizionali ai tributi diretti per l'anno 1888, il limite medio raggiunto nel triennio 1884-86. (088U5462)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/08/1888 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))