Che abolisce l'azione penale e condona le pene pronunciate per i
reati politici, per quelli preveduti dagli articoli 194, 199, 386,
387, 388, 431 e 432 del Codice Penale, e per le contravvenzioni alle
leggi ed ai regolamenti forestali (088U5423)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 20/06/1888
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)