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REGIO DECRETO 3 giugno 1888, n. 5423

Che abolisce l'azione penale e condona le pene pronunciate per i reati politici, per quelli preveduti dagli articoli 194, 199, 386, 387, 388, 431 e 432 del Codice Penale, e per le contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti forestali (088U5423)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/06/1888 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 10/06/2026
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