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REGIO DECRETO 13 maggio 1888, n. 5413

Col quale sono introdotte delle aggiunte al vigente regolamento del personale delle dogane. (088U5413)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/06/1888 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 13-6-1888
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il regio decreto 17 novembre 1887, n. 5073 (serie 3ª); 
 
  Ritenuto che, essendosi coll'articolo 63 del regolamento annesso al
suddetto regio decreto  provveduto  in  riconferma  delle  precedenti
disposizioni, allo eventuale passaggio, nell'interesse del  servizio,
degli ispettori e sotto ispettori della guardia di finanza a posti di
lª e 2ª categoria nelle dogane, torna opportuno riaffermare, pure  in
conformita' degli ordinamenti sempre finora mantenuti  e  nei  limiti
stabiliti dagli stessi,  l'uguale  principio  per  luogotenenti  e  i
sottotenenti delle guardie di finanza; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro delle  finanze  ed  interim  del
tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  All'articolo  63  del  regolamento  sul  personale  delle   dogane,
approvato con regio decreto 17 novembre 1887, n. 5073 (serie 3ª),  va
aggiunto il seguente capoverso: 
 
  «I luogotenenti e i sottotenenti della guardia di finanza  potranno
essere assunti ai posti di 2ª categoria nelle dogane». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 13 maggio 1888. 
 
                               UMBERTO 
 
                                                         A. Magliani. 
 
  V. Il Guardasigilli. G. Zanardelli.