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REGIO DECRETO 22 marzo 1888, n. 5373

È approvato l'annesso regolamento che stabilisce e determina i compensi da accordarsi alla costruzione delle caldaie, macchine, scafi delle navi fabbricate nei cantieri nazionali. (088U5373)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/05/1888 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 14/05/2026