È approvato l'annesso regolamento che stabilisce e determina i
compensi da accordarsi alla costruzione delle caldaie, macchine,
scafi delle navi fabbricate nei cantieri nazionali. (088U5373)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 16/05/1888
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)