Stabilisce provvisoriamente la ricchezza alcoolica naturale dei vini
che si esportano all'estero. (088U5328)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 14/04/1888
La presente legge è stata erroneamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale senza numero di inserzione in Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)