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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1888, n. 5328

Stabilisce provvisoriamente la ricchezza alcoolica naturale dei vini che si esportano all'estero. (088U5328)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/04/1888
La presente legge è stata erroneamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale senza numero di inserzione in Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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vigente al 10/06/2026
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