stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 8 marzo 1888, n. 5305

Che parifica ai porti marittimi di 2ª categoria il porto lacuale di Menaggio, assegnandolo alla 3ª classe ed approvando la designazione dei rispettivi enti interessati. (088U5305)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/05/1888
nascondi
vigente al 14/05/2026
  • Articoli
  • 1
  • 2
  • Allegati
Testo in vigore dal:  1-5-1888

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 2, 3, 8, e 10 del testo unico della legge 16 luglio 1884, num. 2518, portante modificazione al Titolo IV: «Porti, spiagge, fari» della preesistente legge 20 marzo 1865 (allegato F), n. 2248; il quale testo di legge fu approvato con R. decreto 2 aprile 1885, numero 3095;
Sentiti il Consiglio provinciale di Como ed i comuni interessati al porto lacuale di Menaggio;
Uditi i pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Consiglio d'Industria e Commercio e del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1



È parificato ai porti marittimi di seconda categoria ed assegnato alla classe terza il porto lacuale di Menaggio, ed è approvata la designazione dè rispettivi enti interessati e delle loro quote di concorso, come risulta dall'elenco al presente decreto allegato, e visto d'ordine Nostro dal Ministro dei Lavori Pubblici.