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REGIO DECRETO 12 febbraio 1888, n. 5263

Col quale è approvata la classificazione nella 2ª categoria dei porti marittimi indicati nei quattro elenchi annessi, nonchè la designazione degli enti interessati nelle spese dei porti stessi, colla quota rispettivamente assegnata. (088U5263)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/04/1888 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/06/1904)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  24-4-1888

Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 3 e 10 del testo unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518, approvato col R. decreto del 2 aprile 1885, n. 3095;

Visto il R. decreto 7 agosto 1887, n. 5053 (Serie 3ª), col quale fu approvata la classificazione di 50 porti marittimi indicati nei cinque annessivi elenchi;

Sentiti i Consigli delle Provincie e dei Comuni interessati;

Uditi i pareri del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, del Consiglio di Industria e Commercio, del Consiglio superiore di Marina e del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la classificazione nella 2ª categoria degli otto porti marittimi indicati nei quattro elenchi annessi al presente decreto, visti d'ordine Nostro dal Ministro dei Lavori Pubblici, ed è pure approvata la designazione degli enti interessati nelle spese dei porti stessi, colla quota di concorso rispettivamente agli enti assegnata, come risulta dagli elenchi medesimi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1888.

UMBERTO.

G. Saracco.

Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.