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REGIO DECRETO 9 febbraio 1888, n. 5230

Che regola l'approdo e il soggiorno, in tutto il litorale italiano, dei bastimenti da guerra appartenenti a nazioni amiche, e relative restrizioni. (088U5230)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/03/1888 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 14/05/2026