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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 21 settembre 1988, n. 536

Modificazioni all'allegato al decreto ministeriale 2 maggio 1985, recante norme in materia di additivi per mangimi.

note: Entrata in vigore del decreto: 22/12/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/01/1989)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  22-12-1988

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'art. 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;
Visto il decreto 2 maggio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale numero 136/1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, modificato dai seguenti decreti:
200/1987;
16 luglio 1988, n. 333, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187/1988;
Vista la direttiva della commissione n. 87/552/CEE, del 17 novembre 1987, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" CEE n. L 336 del 26 novembre 1987, con la quale è stato modificato tanto l'allegato I della direttiva 70/524/CEE, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, con il disporre l'ammissione, in via definitiva, di taluni agenti emulsionanti e del Solfato di calcio biidrato, nonché col modificare le condizioni di impiego della Bentonite/Montmorillonite, quanto l'allegato II, con il disporre, tra l'altro, la proroga dell'ammissione della Virginiamicina per galline ovaiole, del Flavofosfolipol, per conigli, del Nitrovin, della Perlite e dei Regolatori di acidità, nonché col modificare le condizioni di impiego del Trioleato di poliossietilene (20) sorbitano;
Sentita la commissione tecnica per i mangimi prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281;

Visto

l'art. 6, sub u), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria; Decreta:

Art. 1

L'allegato al decreto 2 maggio 1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, citato nelle premesse, è modificato conformemente all'allegato al presente decreto. È consentito un periodo di sei mesi per l'eliminazione delle scorte.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decimo comma dell'art. 1 della legge n. 281/1963 così recita:
"Il Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e con il Ministro per l'industria, per il commercio e per l'artigianato, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 9, stabilisce con proprio decreto:
a) quali siano i principi attivi che sono consentiti nella preparazione degli integratori e degli integratori medicati per mangimi;
b) la concentrazione massima di ciascuno di detti principi attivi consentita negli integratori e negli integratori medicati per mangimi;
c) la dose minima e, quando occorra, quella massima di ciascuno di detti principi attivi consentita nel mangime integrato ed integrato medicato, in relazione all'impiego per le varie specie animali;
d) le dosi e le modalità di impiego degli integratori medicati per mangimi destinati ai trattamenti collettivi per via alimentare e le condizioni cui debbono essere subordinati la produzione, la vendita e l'impiego degli stessi e dei mangimi con essi preparati;
e) quali siano gli additivi, i prodotti minerali e chimico-industriali consentiti nell'alimentazione animale, le rispettive caratteristiche, nonché, quando occorrano, le norme di impiego e di confezionamento e le dichiarazioni da fornirsi agli acquirenti".
- La lettera u), dell'art. 6 della legge n. 833/1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) prevede la competenza dello Stato per le funzioni amministrative concernenti la individuazione delle malattie infettive e diffusive del bestiame per le quali, in tutto il territorio nazionale, sono disposti l'obbligo di abbattimento e, se del caso, la distruzione degli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione; la determinazione degli interventi obbligatori in materia di zooprofilassi; le prescrizioni inerenti all'impiego dei principi attivi, degli additivi e delle sostanze minerali e chimico-industriali nei prodotti destinati all'alimentazione zootecnica, nonché quelle relative alla produzione e alla commercializzazione di questi ultimi prodotti.