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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 27 luglio 1988, n. 534

Integrazioni e modificazioni alla normativa concorsuale per il reclutamento del personale tecnico e amministrativo delle università, di cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 20 maggio 1983.

note: Entrata in vigore del decreto: 3/1/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/11/1995)
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vigente al 10/06/2026
  • Allegati
Testo in vigore dal:  3-1-1989

IL MINISTRO

DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Veduta la legge 29 settembre 1964, n. 862, riguardante la determinazione del limite massimo di età per la partecipazione, tra l'altro, ai concorsi per taluni ruoli del personale tecnico delle ex carriere direttive e di concetto delle università, degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;
Veduta la legge 11 luglio 1980, n. 312, recante norme sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato, ed in particolare gli articoli 78 e 84;
Veduto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, concernente la declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale tecnico e amministrativo delle università;
Veduto il decreto ministeriale 20 maggio 1983, concernente la normativa concorsuale del personale non docente delle Università in relazione ai profili professionali indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;
Veduta la legge 29 gennaio 1986, n. 23, recante norme sul personale tecnico ed amministrativo delle università, ed in particolare gli articoli 12, 14 e 15;
Considerata la necessità di procedere, con apposite norme integrative del regolamento previsto dall'art. 84, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, alla determinazione dei titoli di studio e degli altri requisiti necessari per l'ammissione ai concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche, nonché alla nona qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile, dei criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici, alla determinazione delle prove di esame, alla ripartizione del punteggio, nonché alle altre modalità per lo svolgimento dei concorsi medesimi;
Considerata altresì la necessità di procedere alle opportune integrazioni e modificazioni delle disposizioni emanate con decreto ministeriale 20 maggio 1983, in materia di disciplina concorsuale relativa al personale tecnico e amministrativo delle università in rapporto ai profili professionali indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Sentite

le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale; Decreta:

Art. 1


È approvato l'unito regolamento, per lo svolgimento di concorsi di accesso alla nona qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile, con profilo professionale di vice dirigente, ed ai singoli profili professionali della prima e seconda qualifica funzionale del ruolo speciale del personale tecnico-scientifico e delle biblioteche del personale amministrativo e tecnico delle università e degli istituti di istruzione universitaria.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
La nona qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile, per un contingente di 400 unità e con iscrizione del profilo professionale di vice-dirigenza, è stata istituita dall'art. 15, primo comma, della legge n. 23/1986.
Il ruolo speciale del personale tecnico scientifico e delle biblioteche è stato istituito dall'art. 12 della stessa legge, articolato nella prima e seconda qualifica funzionale: i posti di organico sono indicati nella tabella B allegata alla legge n. 23/1986, rispettivamente determinati in 950 unità per la prima qualifica e in 650 per la seconda qualifica. I profili professionali iscritti nella prima qualifica sono: coordinatore tecnico, coordinatore di elaborazione dati, coordinatore di biblioteca, coordinatore dell'ufficio tecnico; nella seconda qualifica sono iscritti i profili professonali di coordinatore generale tecnico, coordinatore generale dei servizi di elaborazione dati, coordinatore generale delle biblioteche, coordinatore generale dell'ufficio tecnico.