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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 luglio 1988, n. 483

((Regime della temporanea importazione. Elenco delle merci ammissibili all'importazione su autorizzazione dei capi delle circoscrizioni doganali ed elenco delle merci avocate.))

note: Entrata in vigore del decreto: 15/11/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/1988)
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vigente al 13/05/2026
  • Allegati
Testo in vigore dal:  15-11-1988

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
Visto l'art. 178, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
Visto il regolamento CEE n. 1999/85 del Consiglio in data 16 luglio 1985, relativo al regime di perfezionamento attivo;
Visto il regolamento CEE n. 3677/86 del Consiglio in data 24 novembre 1986, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 1999/85;
Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1972 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 16 agosto 1972) modificato per ultimo con i decreti ministeriali 23 maggio 1978 e 24 maggio 1978 (pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 13 luglio 1978 e n. 220 dell'8 agosto 1978) concernente l'elenco delle merci ammissibili alla importazione temporanea su autorizzazione dei capi delle circoscrizioni doganali e l'elenco delle merci avocate;
Considerata l'opportunità di sostituire il predetto decreto ministeriale a seguito dell'emanazione dei regolamenti comunitari sopra citati concernenti il regime di perfezionamento attivo;

Ritenuto

il parere espresso dal comitato consultivo di cui all'art. 221 del suindicato testo unico nelle sedute del 12 novembre 1987 e 25 febbraio 1988; Decreta:

Art. 1


Ai sensi dell'art. 178, ultimo comma, prima parte, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è avocato il rilascio delle autorizzazioni alla temporanea importazione per le merci non comprese nell'elenco allegato al presente decreto, per le quali ricorra la condizione di cui all'art. 177, lettera c), dello stesso testo unico.
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo vigente dell'art. 178, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D P.R. n. 43/1973, è il seguente: "Il Ministtro per le finanze, con decreto emanato di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero e sentito il comitato consultivo di cui al primo comma, ha facoltà di vietare, avocare, sospendere o sottoporre a limitazioni il rilascio delle autorizzazioni da parte dei capi delle circoscrizioni doganali, nonché di provvedere al rilascio delle autorizzazioni nei casi di rifiuto dei capi delle circoscrizioni predette, secondo quanto previsto nel penultimo comma dell'art. 177; può, altresì, stabilire, anche in deroga ai divieti economici, elenchi di merci rientranti nelle disposizioni di cui all'art. 177, primo comma, lettere a), b) e c) ed al primo comma del presente articolo, per le quali l'autorizzazione alla temporanea importazione è rilasciata dal capo della circoscrizione doganale prescindendo da ogni accertamento circa l'esistenza dei requisiti indicati nelle disposizioni medesime".
- Il regolamento CEE n. 1999/85, relativo al regime di perfezionamento attivo, è stato pubblicato nella "Gazzetta ufficiale" delle Comunità europee n. L 188 del 20 luglio 1985.
- Il regolamento CEE n. 3677/86, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 1999/85, è stato pubblicato nella "Gazzetta ufficiale" delle Comunità europee n. L 351 del 12 dicembre 1986.
- Il testo vigente dell'art. 221 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D P.R. n. 43/1973, come modificato dal D.P.R. 5 agosto 1981, n. 499, è il seguente:
"Art. 221 (Comitato consultivo). - Presso il Ministero del commercio con l'estero è costituito un comitato a cui è affidato il compito di fornire pareri nei casi previsti dal presente testo unico e dalle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione.
Il comitato è composto:
per il Ministero del commercio con l'estero, dal direttore generale delle importazioni e delle esportazioni e dal direttore generale degli accordi commerciali;
per il Ministero delle finanze, dal direttore generale delle dogane e delle imposte indirette;
per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal direttore generale della produzione agricola e dal direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli;
per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal direttore generale della produzione industriale, dal direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali e dal direttore generale delle fonti di energia;
da un rappresentante del Ministero degli affari esteri; da un rappresentante del Ministero della marina mercantile;
da un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;
da un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;
da un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero;
da quattro esperti estranei alle pubbliche amministrazioni scelti dal Ministero del commercio con l'estero fra gli appartenenti alle categorie agricola, industriale, commerciale e dei lavoratori, interessate agli scambi con l'estero.
Il comitato è presieduto da un Sottosegretario di Stato designato dal Ministro del commercio con l'estero, il quale potrà farsi sostituire dal direttore generale delle importazioni e delle esportazioni del Ministero medesimo.
I membri titolari potranno essere sostituiti da supplenti, da nominarsi con decreto del Ministro del commercio con l'estero.
Alle riunioni del comitato potranno partecipare, quando il presidente lo ritenga necessario, altre persone particolarmente esperte in determinate questioni da trattare.
Le funzioni di segretario del comitato saranno esercitate dal direttore della divisione competente presso la Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni o da un funzionario della carriera direttiva appartenente alla stessa Direzione generale, purché di qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 178, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D P.R. n. 43/1973, v. nelle note alle premesse.
- Il testo vigente dell'art. 177, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D P.R. n. 43/1973, è il seguente:
"La temporanea importazione è autorizzata dal capo della circoscrizione doganale dove devono avere inizio i trattamenti di cui al precedente articolo, quando le merci soddisfano alle condizioni previste dagli articoli 9 e 10 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, oppure, se non ricorrono tali condizioni, in ciascuno dei seguenti casi:
(Omissis).
c) quando le merci di uguale qualità disponibili nel territorio della Comunità economica europea non possono essere utilizzate in quanto il loro costo è tale da rendere economicamente impossibile l'operazione commerciale prevista".