stai visualizzando l'atto

LEGGE 27 ottobre 1988, n. 470

Anagrafe e censimento degli italiani all'estero.

note: Entrata in vigore della legge: 8/11/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/02/2026)
nascondi
Testo in vigore dal:  19-2-2026
aggiornamenti all'articolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.
((L'anagrafe))
dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE)
((è tenuta))
presso i comuni
((...))
.
2.
((L'AIRE è costituita))
da schedari che raccolgono le schede individuali e le schede di famiglia eliminate dall'anagrafe della popolazione residente in dipendenza del trasferimento permanente all'estero delle persone cui esse si riferiscono, ed inoltre le schede istituite a seguito di trascrizione di atti di stato civile pervenuti dall'estero.
2-bis.
((L'AIRE costituisce parte integrante dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), istituita dall'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.))
2-ter.
((Gli adempimenti anagrafici di cui alla presente legge sono effettuati nell'ANPR))
.
3. Gli ufficiali di stato civile devono comunicare all'ufficio d'anagrafe
((del comune di iscrizione all'AIRE))
il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni che si riferiscono ai cittadini residenti all'estero.
4.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 19 GENNAIO 2026, N. 11))
.
5.
((L'AIRE))
contiene i dati anagrafici dei cittadini nati e residenti all'estero dei quali nessuno degli ascendenti è nato nel territorio della Repubblica o vi ha mai risieduto.
6.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 19 GENNAIO 2026, N. 11))
.
7. Apposita annotazione indica, per ogni cittadino incluso nell'anagrafe
((di cui al comma 5))
, se lo stesso è iscritto nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.
8. Non sono iscritti nelle anagrafi di cui al presente articolo 1 i cittadini che si recano all'estero per cause di durata limitata non superiore a dodici mesi.
9.
((Non sono altresì iscritti nelle anagrafi di cui al presente articolo:))
a)
((i cittadini che si recano all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali;))
b)
((il personale inviato da amministrazioni pubbliche a prestare servizio all'estero e le persone con esso conviventi, notificati alle autorità locali conformemente alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, adottate rispettivamente il 18 aprile 1961 e il 24 aprile 1963, ratificate e rese esecutive ai sensi della legge 9 agosto 1967, n. 804, o alle disposizioni internazionali che regolano le rappresentanze permanenti presso l'Unione europea o le organizzazioni internazionali;))
c)
((i dirigenti scolastici, i docenti e il personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo e inviati all'estero nell'ambito di attività scolastiche fuori del territorio nazionale;))
d)
((i dipendenti delle regioni e delle province autonome assegnati a prestare servizio presso gli uffici di collegamento delle medesime istituiti ai sensi dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;))
e)
((il personale civile e militare che fruisce dell'indennità di lungo servizio all'estero prevista dall'articolo 1808 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;))
f)
((il personale civile e militare in servizio presso gli uffici e le strutture dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO);))
g)
((le persone conviventi con i cittadini di cui alle lettere c), d), e) e f), che si recano all'estero al seguito dei medesimi.))
9-bis.
((L'iscrizione nelle anagrafi di cui al presente articolo è facoltativa per i cittadini che conservano o stabiliscono il domicilio fiscale in Italia e che lavorano all'estero per l'Unione europea o per organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte o per i soggetti di cui all'articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n. 125))
.
10.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 19 GENNAIO 2026, N. 11))
.
11.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 19 GENNAIO 2026, N. 11))
.
12. Gli atti delle anagrafi di cui al presente articolo sono atti pubblici.