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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 12 ottobre 1988, n. 469

Disciplina del trasferimento del diritto di reimpianto, in regime di blocco di nuovi impianti di vite.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-11-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/1989)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  1-6-1989
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IL MINISTRO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Visto l'art. 6 del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio del 16 marzo 1987 che vieta ogni nuovo impianto di viti fino al 31 agosto 1990;
Visto l'art. 7 del regolamento CEE n. 822/87 che conferisce allo Stato membro la facoltà di dettare norme in materia di responsabilità del diritto di reimpianto di vigneti per la produzione di vino da tavola a vigneti per la produzione di vini a denominazione di origine controllata e tra superfici vitate di vigneti appartenenti a quest'ultima categoria di v.q.p.r.d.;
Visto il regolamento CEE 1442/88 del 24 maggio 1988, art. 1, paragrafo 1, che ampia la facoltà concessa ai conduttori di superfici vitate di procedere alla estirpazione dei propri vigneti al fine di conseguire l'equilibrio del mercato vitivinicolo;
Vista la circolare ministeriale n. 23981 dell'11 ottobre 1980 con la quale, sulla base dei disposti dell'art. 30- ter, del regolamento CEE n. 454/80, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, conferiva alle regioni il diritto di concedere agli interessati l'autorizzazione ai nuovi impianti di vite;
Considerato che il regime comunitario di blocco degli impianti - salvo limitati ampliamento di superfici vitate a denominazione di origine controllata, autorizzati dalla Comunità economica europea su richiesta motivata dagli Stati membri - ostacola una razionale evoluzione del potenziale vitivinicolo nazionale e l'esercizio della libertà d'impresa;
Considerato che nella linea della politica vitivinicola nazionale e comunitaria è quanto mai doveroso facilitare lo sviluppo di una produzione di qualità;

Ritenuto

opportuno provvedere a disciplinare nel territorio nazionale il trasferimento del diritto di reimpianto di superfici vitate per la produzione di vini da tavola o di vini d.o.c. verso altri impianti di vigneti a v.q.p.r.d.; Decreta:

Art. 1


Il titolare di un diritto di reimpianto acquisito ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento CEE n. 822/87 del 16 marzo 1987, relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo, può cederlo ad altro operatore avente titolo, attraverso atto notarile opportunamente registrato.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)

La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 25 maggio 1989, n. 284 (in G.U. 1ª s.s. 31/05/1989, n. 22), "Dichiara che non spetta allo Stato di disciplinare mediante decreto ministeriale gli oggetti di cui agli artt. 1 e 3 (salvo che per la parte concernente l'autorizzazione regionale all'esercizio del diritto trasferito), del decreto del Ministro dell'agricoltura del 12 ottobre 1988, n. 469 e di conseguenza annulla tale decreto limitatamente a tali disposizioni".