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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 8 ottobre 1988, n. 454

Disciplina dei controlli sanitari sugli animali vivi, sui prodotti e sugli avanzi animali provenienti dai Paesi della Comunità ecomica europea.

note: Entrata in vigore del decreto: 26/12/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/03/1990)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  26-12-1988
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IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 83/643 del 1› dicembre 1983, relativa alle agevolazioni dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri;
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 734, recante delega al Governo per l'attuazione della predetta direttiva CEE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, attuativo della legge di delega precitata;
Considerato che il decreto presidenziale n. 254/85 conferisce al Ministro della sanità la facoltà di stabilire, con propri decreti, i criteri e le modalità di esecuzione dei controlli al fine di completare sul piano applicativo, la corretta attuazione dei suddetti provvedimenti;
Ritenuto necessario, in particolare, dettare norme finalizzate alla realizzazione di comportamenti uniformi da parte dei veterinari di confine, specie per quanto riguarda il controllo "a sondaggio" e le altre modalità pratiche tendenti ad ottenere una maggiore scorrevolezza dei flussi importativi di animali, di prodotti ed avanzi di origine animale;

Visto

il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 9 marzo 1988; Decreta:

Art. 1


Fatte salve disposizioni particolari in applicazione dell'art. 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, il controllo sanitario sugli animali vivi, prodotti ed avanzi animali, provenienti dai Paesi della Comunità economia europea è eseguito a sondaggio.

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Nota redazionale
Il testo delle premesse è riportato già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 22/11/1988, n. 274 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Nota all'art. 1:
Il testo del secondo comma dell'art. 7 del D.P.R. n. 254/1985 è il seguente: "Il controllo veterinario in deroga a quanto previsto dal precedente comma può essere disposto, per il periodo di tempo necessario, su tutti i trasporti di animali provenienti da aree territoriali dei Paesi membri della Comunità economica europea, qualora sussista un rischio a causa della presenza in detti Paesi di malattie infettive".