stai visualizzando l'atto

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 ottobre 1988, n. 451

Deroghe alla normativa in vigore relativamente ai ponteggi di servizio a piani di lavoro autosollevanti.

note: Entrata in vigore del decreto: 10/11/1988
nascondi
vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  9-11-1988

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l'art. 395, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente il riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza;
Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, che attribuisce al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la competenza a rilasciare l'autorizzazione alla costruzione ed all'impiego dei ponteggi le cui strutture portanti sono costituite totalmente o parzialmente da elementi metallici;
Considerate le disposizioni del già citato decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio 1956, n. 164, che disciplinano le caratteristiche degli elementi costituenti i ponteggi metallici, nonché le modalità da seguire nella loro realizzazione, con particolare riguardo alla reciproca distanza tra i montanti ed al sottoponte di sicurezza;
Udito il Consiglio nazionale delle ricerche;

Sentita

la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro; Decreta:

Art. 1

Le norme del presente decreto riguardano deroghe di carattere generale - disposte ai sensi dell'art. 395, ultimo comma, del decreto presidenziale n. 547 del 27 aprile 1955 - a talune disposizioni di seguito citate del decreto presidenziale n. 164 del 7 gennaio 1956, limitatamente alla fabbricazione ed all'impiego di ponteggi metallici a piani di lavoro autosollevanti, a condizione che siano adottati i mezzi o i sistemi di riconosciuta efficacia ai fini della sicurezza del lavoro, previsti negli articoli seguenti.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 395, ultimo comma, del D.P.R. n. 547/1955 dispone: "Le disposizioni del presente decreto non si applicano, altresì, per le macchine, impianti e loro parti, costruiti o installati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, quando si tratti di adottare nuovi mezzi o sistemi di sicurezza, di riconosciuta efficacia, diversi da quelli prescritti dal decreto stesso. Il riconoscimento dell'efficacia dei nuovi mezzi o sistemi è effettuato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente di cui all'art. 393".
- L'art. 30 del D.P.R. n. 164/1956 dispone: "La costruzione e l'impiego dei ponteggi le cui strutture portanti sono costituite totalmente o parzialmente da elementi metallici sono disciplinati dalle norme del presente capo. Per ciascun tipo di ponteggio metallico il fabbricante deve chiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'autorizzazione all'impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale devono essere specificati gli elementi di cui all'articolo seguente. Il Ministero decide in merito alle domande, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche e la commissione consultiva prevista dall'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
Chiunque intende impiegare ponteggi metallici deve farsi rilasciare dal fabbricante copia conforme dell'autorizzazione di cui ai commi precedenti e delle istruzioni e schemi elencati ai numeri 4, 5, 6 e 7 dell'articolo seguente".