stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1 settembre 1988, n. 442

Norme di attuazione della regolamentazione comunitaria concernente il regime del transito comunitario di cui all'art. 238 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

note: Entrata in vigore del decreto: 1988/11/02
nascondi
vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  2-11-1988

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, punto 13, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 13 giugno 1985, con il quale è stato sostituito l'art. 238 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
Visto l'art. 19, terzo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254;

Ritenuta

la necessità di dare applicazione al citato art. 238 e di emanare le relative norme di attuazione integrative di quelle previste dai regolamenti CEE n. 222/77 del Consiglio del 13 dicembre 1976 e delle relative modifiche ed integrazioni, concernenti il regime del transito comunitario; Decreta:

Art. 1

Nel regime del transito comunitario i mezzi di identificazione adottati dagli uffici doganali di partenza, ovvero dalle amministrazioni ferroviarie che assumono la responsabilità dell'operazione di transito nei confronti della dogana, sono riconosciuti validi dagli uffici doganali nazionali.

NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 238 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, come sostituito dall'art. 1, punto 13, del D.P.R.
n. 254/1985, è così formulato:
"Art. 238 (Applicazione del regime di transito comunitario). - Le norme di attuazione dei regolamenti emanati dai competenti organi delle Comunità europee per disciplinare il regime di transito comunitario sono adottate dal Ministro delle finanze di concerto, ove occorra, con gli altri Ministri interessati.
Il regime di transito comunitario è assimilato, ai fini sanzionatori e ad ogni altro fine non previsto o non disciplinato dai regolamenti comunitari, alle destinazioni doganali contemplate dall'art. 55, delle quali esplica l'effetto. Detto regime non si applica tuttavia ai trasporti di merci soggette a diritti doganali, che hanno inizio e termine nel territorio doganale o che vengano effettuati con mezzi di navigazione da un porto nazionale ad altro porto nazionale.
Il regime di transito comunitario, nei casi in cui esso non è obbligatorio ai sensi delle disposizioni comunitarie, si applica a richiesta degli interessati sotto l'osservanza delle condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze".
- Il terzo comma dell'art. 19 del D.P.R. n. 254/1985 prevede che le disposizioni che recano modificazioni a taluni articoli del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, fra le quali l'art. 238 soprariportato, abbiano efficacia dalla data dei decreti del Ministro delle finanze in essi previsti.
- Il regolamento CEE n. 222/77, relativo al transito comunitario, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 38 del 9 febbraio 1977.