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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 6 aprile 1988, n. 441

Concessione di contributi a fondo perduto alle piccole e medie imprese industriali e alle imprese artigiane per l'acquisto di macchinari ad elevata tecnologia.

note: Entrata in vigore del decreto: 1988/11/02
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  2-11-1988

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito con legge 3 ottobre 1987, n. 399, recante norme urgenti in materia di agevolazioni alla produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria;
Visto il proprio decreto 11 settembre 1987, registrato alla Corte dei conti in data 23 ottobre 1987, registro n. 11 Industria, foglio n. 53, con il quale, tra l'altro, sono confermati le modalità, i tempi e le procedure per la concessione di contributi a fondo perduto alle piccole e medie imprese industriali ed alle imprese artigiane per l'acquisto di macchinari ad elevata tecnologia, stabiliti con proprio decreto 4 giugno 1987, n. 255, in attuazione dell'art. 1 del decreto-legge 1› giugno 1987, n. 212;
Considerato che, ai sensi del comma 3 dell'art. 3 e dell'allegato 3, punto 9), del citato decreto 4 giugno 1987, n. 255, le imprese richiedenti i contributi devono presentare, unitamente alla domanda e comunque non oltre novanta giorni dalla eventuale richiesta ministeriale, attestazione di conformità dei macchinari medesimi alle norme sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro, rilasciata dagli enti speciali federati all'Ente nazionale di unificazione;
Preso atto delle difficoltà che molte imprese incontrano nell'ottenere l'attestazione suddetta nei termini stabiliti, anche in relazione ai tempi di consegna dei macchinari;
Considerato che, a norma dell'art. 4 del decreto 4 giugno 1987, n. 255, il termine ultimo per la consegna dei macchinari è il 3 maggio 1989;
Considerate le competenze specifiche del Consiglio nazionale delle ricerche;

Ritenuta

l'opportunità di migliorare l'operatività del più volte citato decreto 4 giugno 1987, n. 255; Decreta:

Art. 1

1. Le piccole e medie imprese industriali, le cui domande di "concessione" dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 1 del decreto-legge 1› giugno 1987, n. 212 e dall'art. 1 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito con legge 3 ottobre 1987, n. 399, non risultino ancora approvate o respinte alla data di pubblicazione del presente decreto, possono inviare l'attestazione di conformità del macchinario alle norme sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro, prevista al punto 9) dell'allegato 3 del decreto 4 giugno 1987, n. 255, unitamente alla domanda di "erogazione" dei contributi medesimi.
2. La conformità di cui al precedente comma può essere rilasciata ai soli effetti del presente decreto, anche dagli istituti e dai centri del Consiglio nazionale delle ricerche.
3. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 6 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1988

Registro n. 10 Industria, foglio n. 260

NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Il testo del D.L. n. 318/1987 coordinato con la legge di conversione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 242 del 16 ottobre 1987.
- Il D.M. 4 giugno 1987, n. 255, è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 60 alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 1987.

Note all'art. 1:
- Il D.L. n. 212/1987, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 179 del 3 agosto 1987), recava lo stesso titolo del D.L. n. 318/1987 (si veda, per quest'ultimo, nelle premesse al decreto qui pubblicato e nelle relative note).
- Per il D.M. 4 giugno 1987, n. 255, si veda nelle premesse e nelle relative note.