stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 6 settembre 1988, n. 438

Attuazione della direttiva n. 87/250/CEE relativa all'indicazione del titolo alcolometrico volumico nella etichettatura di bevande alcoliche destinate al consumatore finale.

note: Entrata in vigore del decreto: 1988/11/01
nascondi
vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  1-11-1988

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 novembre 1987, n. 595, di attuazione della direttiva n. 86/197/CEE relativa alla etichettatura ed alla presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché alla relativa pubblicità;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, di attuazione della direttiva n. 79/112/CEE relativa ai prodotti alimentari destinati al consumatore finale e alla relativa pubblicità, nonché della direttiva n. 77/94/CEE relativa ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare;
Vista la direttiva n. 87/250/CEE della Commissione del 15 aprile 1987, relativa all'indicazione del titolo alcolometrico volumico nell'etichettatura di bevande alcoliche destinate al consumatore finale;
Considerato che occorre dare attuazione alla predetta direttiva;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Il titolo alcolometrico volumico è espresso dal simbolo "% vol" preceduto dal numero corrispondente che può comprendere solo un decimale. Può essere preceduto dal termine "alcool" o dalla abbreviazione "alc".
2. Il titolo alcolometrico è fissato a 20 ›C.

NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 3 del D.M. n. 595/1987 (pubblicato nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 92 del 20 aprile 1988) è il seguente:
"Art. 3. - 1. Le modalità di indicazione e le tolleranze del titolo alcolometrico volumico effettivo sono stabilite, ove necessario, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in conformità alle norme comunitarie".
- La direttiva n. 86/197/CEE è stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L 144 del 29 maggio 1986 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 58 del 9 settembre 1986.
- La direttiva n. 87/250/CEE è stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L 113 del 30 aprile 1987 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 23 giugno 1987.