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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1988, n. 410

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

note: Entrata in vigore del decreto: 09/10/1988
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  9-10-1988

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 ottobre 1987, n. 417, recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti;
Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 20 settembre 1988 concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 1988;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. A partire dal 24 settembre 1988, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:
a) da L. 83.637 a L. 84.744 per ettolitro, alla temperatura di 15 ›C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;
b) da L. 8.363,70 a L. 8.474,40 per ettolitro, alla temperatura di 15 ›C, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina;
c) da L. 35.389 a L. 36.262 e da L. 23.845 a L. 24.718 per ettolitro alla temperatura di 15 ›C, rispettivamente, per gli oli da gas da usare come combustibili e per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento di cui alle lettere F), punto 1), e D), punto 3), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32;
d) da L. 11.345 a L. 11.607, da L. 13.415 a L. 13.728 e da L. 40.313 a L. 41.306 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1- b), 1- c) e 1- d), della predetta tabella B.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1988

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

COLOMBO, Ministro delle finanze

AMATO, Ministro del tesoro

FANFANI, Ministro del bilancio e della programmazione economica

BATTAGLIA, Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1988

Atti di Governo, registro n. 76, foglio n. 12