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MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1988, n. 389

Recepimento della direttiva CEE n. 88/76 del 3 dicembre 1987 di modifica della direttiva n. 70/220/CEE relativa alle emissioni inquinanti prodotte dai motori di propulsione.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/9/1988
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  20-9-1988

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, in base ai quali i veicoli a motore destinati a circolare su strada con o senza carrozzeria ed i loro rimorchi, esclusi i veicoli che si spostano su rotaia, debbono essere sottoposti dal Ministero dei trasporti, previa presentazione di domanda da parte del costruttore o del suo legale rappresentante, all'esame del tipo per l'omologazione CEE, secondo prescrizioni tecniche da emanare dal Ministro dei trasporti con propri decreti, in attuazione delle direttive del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee concernenti l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, in base al quale con decreto dei Ministri interessati sarà data attuazione alle direttive che saranno emanate dalla Comunità economica europea per le parti che modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunità economica europea già recepite nell'ordinamento nazionale;

Vista

la direttiva 88/76/CEE del 3 dicembre 1987 che modifica la direttiva 70/220/CEE nella versione già recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto ministeriale 30 novembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario n. 36 alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 giugno 1984; Decreta:

Art. 1

Per l'esame del tipo, ai fini del rilascio dell'omologazione parziale CEE ai tipi di veicolo per quanto riguarda le emissioni di gas inquinanti prodotte dal motore di propulsione, si intende per veicolo ogni veicolo dotato di motore ad accensione comandata o ad accensione spontanea destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote, una massa a pieno carico autorizzata di almeno 400 Kg ed una velocità massima per costruzione pari o superiore a 50 km/h, ad eccezione dei veicoli su rotaia, delle trattrici e macchine agricole, delle macchine operatrici nonché dei veicoli a quattro ruote classificati motoveicoli ai sensi della vigente legislazione nazionale.