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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 5 agosto 1988, n. 378

Utilizzazione in via transitoria di indicazioni geografiche e relative indicazioni aggiuntive per i vini da tavola prodotti con le uve provenienti dalla vendemmia 1988.

note: Entrata in vigore del decreto: 15/09/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/1989)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  15-9-1988

IL MINISTRO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e del mosto di uve;
Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;
Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;
Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;
Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;
Visto il proprio decreto 30 luglio 1978, n. 368, contenente misure transitorie per la commercializzazione dei vini da tavola con indicazione geografica, prodotti con le uve provenienti dalla vendemmia 1987;
Considerato che sono tuttora in corso le procedure per il riconoscimento delle indicazioni geografiche dei vini da tavola e di delimitazione delle rispettive zone di produzione, nonché di autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi relativi ai nomi dei vitigni e/o al modo di elaborazione dei vini;

Ritenuto,

in consegenza di quanto sopra precisato, che sussiste ancora l'esigenza di consentire in via transitoria ai vini da tavola prodotti da uve provenienti dalla vendemmia 1988 l'utilizzazione nella loro designazione e presentazione delle indicazioni geografiche e relative indicazioni aggiuntive; Decreta:

Art. 1

È consentito utilizzare, nella designazione e presentazione dei vini da tavola prodotti da uve provenienti dalla vendemmia 1988, le indicazioni geografiche e le relative indicazioni aggiuntive riportate nell'annesso elenco che forma parte integrante del presente decreto, a condizione che le ditte interessate provvedano a presentare alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competenti per territorio le dichiarazioni delle uve di cui all'art. 17 del decreto ministeriale 21 dicembre 1977.

NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Il regolamemnto CEE n. 355/79 è stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L 54 del 5 marzo 1979.
- Il D.M. 21 dicembre 1977 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 20 gennaio 1978.
- Il D.M. 2 novembre 1978 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 343 del 9 dicembre 1978.
- Il D.M. 5 agosto 1982 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 26 agosto 1982.
- Il D.M. 9 dicembre 1983 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 16 gennaio 1984.
- Il D.M. 30 luglio 1987, n. 368, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 209 dell'8 settembre 1987.

Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 17 del D.M. 21 dicembre 1977 (per il titolo si veda nelle premesse e per gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale si veda nelle relative note) è il seguente:
"Art. 17. - I produttori di uve singoli o associati che intendono destinare le stesse alla produzione di vini da tavola con indicazione geografica, sono tenuti a presentare, prima di vinificare le uve in questione o di consegnarle a terzi per la vinificazione - e comunque entro i termini previsti per la denuncia di produzione del vino di cui al regolamento n. 134/62 del 25 ottobre 1962 ed al decreto ministeriale 24 luglio 1976 - una dichiarazione, in duplice copia, alle camere di commercio, industria e agricoltura competenti per territorio nel quale devono essere indicati il nome del "vino da tavola con indicazione geografica" che si intende utilizzare, la quantità di uve prodotte e la superficie globale dei terreni vitati, dalla quale le uve derivano, compresi nell'unità geografica di produzione.
Una copia della detta dichiarazione, vistata dalle dette camere di commercio, industria e agricoltura sarà restituita, a cura delle stesse, agli interessati a comprova dell'esatta utilizzazione dell'indicazione geografica per il vino da tavola cui essa si riferisce.
Nel caso in cui i produttori di uve non provvedano alla vinificazione delle stesse, sono tenuti a rilasciare ai concessionari, all'atto della cessione delle dette uve, una dichiarazione nella quale devono essere indicati il nome del vino da tavola che si intende utilizzare e la quantità di uve cedute, nonché il riferimento agli estremi della dichiarazione di cui al precedente comma annotando gli estremi del trasferimento sulla copia di dichiarazione suddetta".