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LEGGE 23 agosto 1988, n. 373

Realizzazione dell'Esposizione internazionale specializzata "Colombo '92" avente come tema "Cristoforo Colombo: la nave e il mare".

note: Entrata in vigore della legge: 30/08/1988
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Testo in vigore dal: 30-8-1988
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Nella  ricorrenza  del V Centenario della scoperta dell'America
avra' luogo a Genova dal 15 maggio al 15 agosto 1992  "Colombo  '92",
Esposizione internazionale specializzata avente come tema "Cristoforo
Colombo:
la nave e il mare".
  2. Ai fini degli adempimenti previsti dalla convenzione concernente
le esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22  novembre  1928,
resa  esecutiva  con  regio  decretolegge  13  gennaio  1931,  n. 24,
convertito  nella  legge  9  aprile  1931,  n.  893,  modificata  con
protocollo  firmato  a Parigi il 10 maggio 1948 reso esecutivo con la
legge 13 giugno 1952, n. 687, e con protocollo firmato a Parigi il 30
novembre  1972  reso esecutivo con la legge 3 giugno 1978, n. 314, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i
beni   culturali  e  ambientali,  nomina,  con  proprio  decreto,  il
commissario generale dell'Esposizione.
  3.  Il  commissario cura i rapporti con il Bureau International des
Expositions, rappresenta lo Stato italiano negli atti  relativi  alla
Esposizione,  svolge  le  attivita'  di  promozione  delle iniziative
presso gli Stati esteri e intrattiene relazioni  con  i  partecipanti
stranieri.  Il  commissario  rappresenta  il Governo italiano ai fini
degli  adempimenti  previsti   dalla   convenzione   concernente   le
esposizioni internazionali di cui al comma 2.
  4.   Per   il   finanziamento  dell'attivita'  del  commissario  e'
autorizzata la spesa annua di 1 miliardo  di  lire  a  decorrere  dal
1988.  Il  commissario e' tenuto a presentare, entro il 31 ottobre di
ogni anno, al Ministro per i beni culturali  e  ambientali  il  piano
annuale di attivita' relativo all'anno successivo; e' tenuto altresi'
a presentare il rendiconto semestrale delle spese nonche',  entro  il
1› luglio 1993, il rendiconto finale.
 
                                      NOTE
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.