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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 5 agosto 1988, n. 360

Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 11 gennaio 1988, n. 97, recante norme per l'importazione ed esportazione del bestiame da riproduzione di razza pura, nonchè del materiale seminale ed ovuli fecondati provenienti parimenti dal bestiame da riproduzione di razza pura.

note: Entrata in vigore del decreto: 23/08/1988
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  23-8-1988
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, attuativo della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382; Visto il decreto interministeriale del 9 gennaio 1988, n. 96, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, attuativo, per quanto concerne il bestiame da riproduzione di razza pura, del regolamento CEE n. 950/68 del Consiglio del 28 giugno 1968, e successive modificazioni, relativo alla tariffa doganale comune; Visto in particolare l'art. 6 di detto decreto interministeriale che prevede la fissazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dei requisiti tecnici e delle procedure per lo svolgimento dei controlli sul bestiame da ammettere tra i riproduttori di razza pura; Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'11 gennaio 1988, n. 97, recante norme per l'importazione ed esportazione del bestiame da riproduzione di razza pura nonche' del materiale seminale ed ovuli fecondati provenienti parimenti dal bestiame da riproduzione di razza pura; Visti in particolare gli allegati numeri 1, 2, 2- bis e 3, al citato decreto ministeriale n. 97/88, relativi, rispettivamente, a: elenco delle specie e delle razze, requisiti del bestiame da riproduzione, norme transitorie, libri genealogici nazionali; Considerata la necessita' di inserire nell'elenco delle razze bovine per le quali e' prevista l'importazione ed esportazione di soggetti da riproduzione, le razze Charolaise e Limousine, in quanto gia' da qualche tempo allevate anche in Italia, nonche', la razza Pinzgau, in quanto largamente diffusa in provincia di Bolzano; Considerata l'opportunita' di consentire, per i bovini di razza Frisona, la possibilita' di formare oggetto di reciproci scambi anche con l'Austria; Vista la necessita' di variare alcuni requisiti stabiliti per i riproduttori maschi e femmine da importare, con espresso riferimento alla razza bovina Frisona, in considerazione delle modifiche di fatto intervenute nell'organizzazione tecnico-dispositiva del relativo Libro genealogico; Considerata inoltre la necessita' di prevedere norme transitorie per l'importazione anche di bovini di razza Grigio Alpina e Pinzgau, al fine di salvaguardare i tradizionali scambi con i Paesi limitrofi; Ritenuto quindi di dover integrare e modificare in tal senso i suddetti allegati al piu' volte citato decreto ministeriale n. 97/88; Decreta: Art. 1. Nell'allegato 1 al decreto ministeriale n. 97 dell'11 gennaio 1988, recante - "Elenco delle specie e delle razze di bestiame da riproduzione ammesse all'importa zione, loro Paesi di origine e corrispondenti organizzazioni ufficiali che tengono i libri o i registri genealogici" - tra le razze bovine sono inserite, tenendo conto del generale criterio di enumerazione in ordine alfabetico, le seguenti razze: Charolais, Limousin, Pinzgau, come appresso individuate: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- Nello stesso allegato, per quanto riguarda la razza bovina Frisona, ai gia' indicati Paesi di origine degli animali che possono essere importati in Italia, e' aggiunta l'Austria con le relative organizzazioni ufficiali secondo lo schema appresso indicato: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----