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MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 maggio 1988, n. 347

Riconoscimento di efficacia dei mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione ed all'impiego di radiocomandi per l'azionamento di gru, argani e paranchi.

note: Entrata in vigore del decreto: 28/08/1988
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vigente al 10/06/2026
  • Allegati
Testo in vigore dal:  28-8-1988

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l'art. 395, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme generali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), concernente il riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza;
Visto l'art. 183, ultimo comma, del decreto stesso, il quale stabilisce che gli organi di comando dei mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere conformati o protetti in modo da impedire la messa in moto accidentale;
Ritenuto opportuno individuare una normativa organica idonea a garantire il rispetto delle condizioni di cui al predetto art. 183, in considerazione della rilevanza dei rischi connessi all'uso di sistemi a radiofrequenza per l'azionamento a distanza di apparecchi di sollevamento;
Considerato altresì che la complessità di tali sistemi rende oltremodo difficile l'accertamento della loro idoneità in sede di vigilanza;

Sentita

la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro; Decreta:

Art. 1

È riconosciuta l'efficacia, ai sensi dell'art. 395, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dei mezzi e sistemi di sicurezza specificati nell'allegato A al presente decreto, relativi alla costruzione ed all'impiego di radiocomandi per l'azionamento di gru, argani e paranchi.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 395, ultimo comma, del D.P.R. n. 547/1955 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) così dispone: "Le disposizioni del presente decreto non si applicano, altresì, per le macchine, impianti e loro parti, costruiti o installati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, quando si tratti di adottare nuovi mezzi o sistemi di sicurezza, di riconosciuta efficacia, diversi da quelli prescritti dal decreto stesso. Il riconoscimento dell'efficacia dei nuovi mezzi o sistemi è effettuato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'art. 393".
- L'art. 183, ultimo comma, del medesimo decreto, così dispone: "Gli organi di comando dei mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere collocati in posizione tale che il loro azionamento risulti agevole e portare la chiara indicazione delle manovre a cui servono. Gli stessi organi devono essere conformati o protetti in modo da impedire la messa in moto accidentale".