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MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 26 luglio 1988, n. 329

Linee di credito in favore dell'estero di durata superiore a diciotto mesi.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-10-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/05/1990)
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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  1-10-1988

IL MINISTRO

DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
E
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto l'art. 6, comma quinto, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 454 che prevede la possibilità di introdurre deroghe aventi carattere generale ai divieti e agli obblighi previsti in tema di monopolio e di gestione cambi da parte del Ministro del commercio con l'estero e del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia;
Visto il decreto ministeriale 1› febbraio 1988, n. 21, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 1988 recante disposizioni di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454;
Vista la nota n. 43375 del 25 luglio 1988, riprodotta in allegato al presente decreto, con la quale vengono impartite direttive all'Ufficio italiano dei cambi relative alle istruzioni in tema di monopolio dei cambi alle banche abilitate;

Sentita

la Banca d'Italia; Decretano:

Art. 1

Le banche abilitate ad effettuare operazioni valutarie ed in cambi possono, in deroga al divieto di cui all'art. 6, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454, aprire linee di credito in valuta e in lire a favore dell'estero di durata superiore a 18 mesi, fatta eccezione per i crediti finanziari connessi ad accordi intergovernativi.
Anche l'erogazione di fondi a valere sulle linee di credito di cui al primo comma deve essere effettuata nel rispetto dei vincoli di posizione previsti a carico delle banche abilitate.
Deroga generale analoga a quella di cui al primo comma è accordata, nell'ambito dei rispettivi limiti operativi, agli istituti di credito speciale non aventi qualifica di banca abilitata.