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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 8 luglio 1988, n. 280

Ridistribuzione delle quantità di pomodoro non pre-contrattate nel corso della campagna 1988-89.

note: Entrata in vigore del decreto: 05/08/1988
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  5-8-1988

IL MINISTRO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Visto il regolamento CEE n. 426/86 del Consiglio del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;
Visto il regolamento CEE n. 1599/84 della commissione del 5 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3951/86 della commissione del 23 dicembre 1986;
Visto il regolamento CEE n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli e successivi regolamenti CEE di completamento e di modifica;
Visto il proprio decreto ministeriale 12 aprile 1988, n. 138, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 1988, con il quale è stato recepito l'accordo interprofessionale nazionale per il pomodoro, stipulato fra le parti interessate il 25 marzo 1988 alla fine di attribuire alle imprese di trasformazione le quote aziendali;
Considerato che sulla base dei dati relativi alla pre-contrattazione attuata dalle imprese di trasformazione alla data del 30 maggio 1988 sono risultati non pre-contrattati q.li 1.927.606 di materia prima;
Considerato che tali quantitativi, ai sensi dell'art. 2 dell'accordo interprofessionale, recepito dal decreto ministeriale n. 138 del 12 aprile 1988 e parte integrante dello stesso, devono essere ridistribuiti alle imprese di trasformazione che ne hanno fatto espressa richiesta e che risultano in possesso dei requisiti di cui all'allegato n. 2 dell'art. 2 dell'accordo sopra citato;
Considerata la necessità di attribuire alle imprese che iniziano l'attività di trasformazione nella corrente campagna 1988-89, il quantitativo pari al 2% dell'intera quota nazionale;

Atteso

che, al riguardo, occorre provvedere a quanto necessario per dare applicazione alle norme dell'accordo interprofessionale; Decreta:

Art. 1

Il quantitativo di materia prima non pre-contrattato nel corso della campagna 1988-89, pari a q.li 1.927.606 viene ripartito fra le imprese che si sono dichiarate disposte a concludere contratti supplementari secondo l'elenco allegato al presente decreto (allegato 1), per le quantità ivi indicate a fianco di ciascuna impresa. Alle stesse imprese vengono distribuiti q.li 126.000, non utilizzati nell'attribuzione alle nuove aziende.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il regolamento (CEE) n. 426/86 è stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" della CEE n. L 49/1 del 27 febbraio 1986.
- Il regolamento (CEE) n. 1599/84 è stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" della CEE n. L 152/16 dell'8 giugno 1984.
- Il regolamento (CEE) n. 1035/72 è stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" della CEE n. L 118 del 20 maggio 1972.
- La legge n. 622/1967 reca: "Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli".
Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 7 dell'accordo interprofessionale recepito dal decreto ministeriale n. 138/1988 è il seguente:
"I precontratti e preimpegni di conferimento dovranno essere redatti in sei copie.
Le due copie destinate rispettivamente alle Unioni nazionali ed alle associazioni industriali, dovranno essere spedite, a mezzo raccomandata a.r., entro e non oltre il giorno successivo al termine di chiusura della precontrattazione. Entro lo stesso termine le cooperative di trasformazione dovranno inviare a:
MAF;
regione;
centrale cooperativa di appartenenza;
unione nazionale delle associazioni dei produttori di appartenenza, tramite la propria associazione a mezzo raccomandata a.r., copie degli impegni di conferimento con relativo riepilogo anche in un unico plico".