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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1988, n. 250

Modificazioni ed integrazioni al regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, in materia di pubblicità di pareri e sistemi di registrazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 22/07/1988
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  22-7-1988

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato;
Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, concernente il regolamento per l'esecuzione delle leggi sul Consiglio di Stato;
Riconosciuta la necessità di modificare e di integrare il predetto regolamento;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 giugno 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Il secondo e terzo comma dell'art. 56 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, sono sostituiti dai seguenti:
"È consentito il rilascio di copia di ogni parere se il Ministro competente non abbia fatto pervenire al Consiglio di Stato, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del parere stesso, comunicazione che quest'ultimo deve restare riservato.
È sempre consentita, indipendentemente dall'assenso del Ministro competente, la pubblicazione di massime, prive di riferimento ai nomi delle parti, estratte dai pareri sui ricorsi straordinari".
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
Il testo vigente dell'art. 56 del R.D. n. 444/1942, così come modificato dal presente decreto, è il seguente:
"Art. 56. - È vietato di far conoscere il nome del relatore incaricato dell'esame di un determinato affare.
È consentito il rilascio di copia di ogni parere se il Ministro competente non abbia fatto pervenire al Consiglio di Stato, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del parere stesso, comunicazione che quest'ultimo deve restare riservato.
È sempre consentita, indipendentemente dall'assenso del Ministro competente, la pubblicazione di massime, prive di riferimento ai nomi delle parti, estratte dai pareri sui ricorsi straordinari".