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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 22 giugno 1988, n. 244

Misure relative all'applicazione del prelievo di corresponsabilità sui cereali.

note: Entrata in vigore del decreto: 01/07/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1988)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  30-12-1988
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IL MINISTRO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il regolamento CEE n. 2727/75 del Consiglio del 29 ottobre 1975, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1097/88 del Consiglio del 25 aprile 1988, ed in particolare gli articoli 4 e 4ter che hanno istituito un prelievo di corresponsabilità ed un prelievo di corresponsabilità supplementare sui cereali;
Visto il regolamento CEE n. 1432/88 della commissione del 26 maggio 1988 recante modalità di applicazione del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali;
Visto il regolamento CEE n. 1530/88 della commissione del 1› giugno 1988 recante misure nell'ambito del regime di esenzione dei piccoli produttori dal prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali;
Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., ed in particolare l'art. 3, lettera a);
Rilevato che l'importo del prelievo di corresponsabilità e del prelievo di corresponsabilità supplementare ammonta complessivamente a L. 17.184 per tonnellata di cereale;

Considerato

che occorre adottare le misure necessarie per l'applicazione della regolamentazione comunitaria sopracitata; Decreta:

Art. 1

P r e l i e v o
((Il prelievo di corresponsabilità ed il prelievo di corresponsabilità supplementare, di cui al regolamento CEE del Consiglio n. 2727/75, riguardano tutti i cereali prodotti nella Comunità ed immessi sul mercato, con esclusione del riso.
Nel testo del presente decreto il prelievo di corresponsabilità e quello supplementare sui cereali saranno indicati unitariamente con l'espressione "prelievo".
Ai fini del prelievo, la campagna inizia il 1› giugno e termina il 31 maggio per tutti i cereali, eccezion fatta per il mais ed il sorgo per i quali la stessa campagna inizia il 1› luglio e termina il 30 giugno.
Con apposito decreto ministeriale, per ogni campagna, sarà determinato l'importo del prelievo applicabile, nonché le eventuali variazioni dello stesso, e rispettive decorrenze, secondo le decisioni adottate in sede comunitaria.
Per la sola campagna 1988-89 ed a partire dal 1› gennaio 1989 l'importo del prelievo è pari a L. 13.488,77 per tonnellata di cui L. 4.692,45 a titolo di prelievo supplementare residuo e non rimborsabile))
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