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MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1988, n. 261

Norme di attuazione dell'art. 6 della legge 18 marzo 1988, n. 111, relative alla individuazione delle caratteristiche nonchè alle modalità di applicazione dei contrassegni da apporre sugli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami degli aspiranti conducenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 28/07/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/04/1989)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  13-4-1989
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IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto

l'art. 6 della legge 18 marzo 1988, n. 111, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 1988, che sostituisce il primo e secondo comma dell'art. 83 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 con cui viene stabilito che gli autoveicoli utilizzati per le esercitazioni e gli esami di guida devono essere muniti di appositi contrassegni le cui caratteristiche e modalità sono determinate con decreto del Ministro dei trasporti; Decreta:

Art. 1



I veicoli per le esercitazioni e gli esami di guida per aspiranti conducenti devono essere muniti nella parte anteriore e posteriore di un contrassegno in materiale retroriflettente di forma quadrata di lato di 30 cm, recante la lettera P dell'alfabeto maiuscola, di colore nero, su fondo di colore bianco.
La lettera P dovrà avere un'altezza pari a due terzi delle dimensioni del contrassegno
((e lo spessore di mm 35.))