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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1988, n. 171

Modificazioni agli articoli 482, 483 e 484 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

note: Entrata in vigore del decreto: 12/06/1988
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  12-6-1988

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni;
Udito il parere della Corte dei conti;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 maggio 1988;
Sulla proposta del Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Gli articoli 482, 483 e 484 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 482. - Le contabilità dei pagamenti del debito pubblico sono chiuse mensilmente.
I documenti comprovanti i pagamenti eseguiti sono descritti in appositi elenchi, distintamente per specie di titoli e categorie di debito, per competenza e per residui, secondo le disposizioni emanate dalla Direzione generale del debito pubblico.
Gli elenchi sono trasmessi alla Direzione generale del debito pubblico nei modi e nei termini stabiliti dalla medesima direzione generale, ai fini dell'emissione della nota di imputazione, di cui al precedente art. 479.
I titoli pagati devono essere ordinati e conservati progressivamente per ciascun debito, in modo da consentire alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato di inviare alla Direzione generale del debito pubblico i titoli oggetto di sequestro, impedimento od opposizione di qualsiasi specie, autorizzati od ordinati dalla competente autorità, fino alla comunicazione da parte della Direzione generale del debito pubblico dell'avvenuta parificazione da parte della Corte dei conti, a norma dell'art. 5 della legge 7 agosto 1985, n. 428.
Art. 483. - Sui titoli rimborsati, sui mandati, sui buoni interessi, sulle cedole, sui tagliandi e sulle formule di ricevuta pagati, il direttore provinciale del tesoro e il direttore della ragioneria provinciale dello Stato, o chi per essi, coll'assistenza del capo della sezione di tesoreria provinciale, o di chi per esso, accertano - secondo le istruzioni emanate dalla Direzione generale del debito pubblico, d'intesa con la Ragioneria generale dello Stato - il regolare annullamento dei titoli e degli altri valori compresi in contabilità e la regolarità dei pagamenti effettuati.
Art. 484. - L'esito delle operazioni di revisione viene comunicato alla Direzione generale del debito pubblico entro la fine del secondo mese successivo a quello della chiusura della contabilità.
La Direzione generale del debito pubblico attua i provvedimenti necessari ad assicurare il recupero delle somme indebitamente pagate ed a sanare le irregolarità accertate direttamente o emerse in sede della revisione di cui al precedente art. 483.
La parificazione delle contabilità da parte dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti viene eseguita a norma dell'art. 5 della legge 7 agosto 1985, n. 428".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1988

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

AMATO, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1988

Atti di Governo, registro n. 74, foglio n. 4 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai

sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota agli articoli 482 e 484 sub art. 1:
Il testo dell'art. 5 della legge 7 agosto 1985, n. 428, concernente: "Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle direzioni provinciali del tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro; adeguamento degli organici del personale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero del tesoro e del personale amministrativo della Corte dei conti", è il seguente:
"Art. 5. - (Trasferimento della gestione dei certificati di credito del Tesoro alla competenza della Direzione generale del debito pubblico). - Ferme restando, ai sensi delle vigenti disposizioni, le attribuzioni della direzione generale del Tesoro in materia di emissione di certificati di credito del Tesoro, la gestione dei titoli stessi, emessi e da emettere, è affidata alla Direzione generale del debito pubblico.
All'articolo 77 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, è aggiunto il seguente comma:
'L'Amministrazione del debito pubblico ha facoltà di eliminare i titoli che non abbiano formato oggetto di opposizione. La parificazione da parte della Corte dei conti delle contabilità ordinarie e straordinarie relative ai titoli di debito pubblico verrà eseguita sugli elaborati contabili presentati dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Statò.
La disposizione del precedente comma si applica ai titoli di tutti i prestiti amministrati dalla Direzione generale del debito pubblico, compresi quelli indicati nell'articolo precedente".