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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 aprile 1988, n. 210

Modificazioni ai decreti ministeriali 28 dicembre 1978 e 25 agosto 1986, concernenti, rispettivamente, norme di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 35, art. 1, e della legge 19 gennaio 1985, n. 3, per l'assistenza reciproca in materia di ricupero di crediti sorti negli Stati membri della CEE.

note: Entrata in vigore del decreto: 03/07/1988
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  3-7-1988

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Viste le direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 76/308/CEE e n. 79/1071/CEE, relative all'assistenza reciproca in materia di ricupero di crediti sorti negli Stati membri delle Comunità europee, rispettivamente recepite nell'ordinamento interno con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 35, art. 1 (inserito nel testo unico delle leggi doganali 23 gennaio 1973, n. 43, agli articoli 346-bis, 346- ter, 346-quater e 346-quinquies) e con legge 19 gennaio 1985, n. 3;
Visti i decreti ministeriali 28 dicembre 1978 e 25 agosto 1986, rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 13 gennaio 1979 e n. 236 del 10 ottobre 1986, con i quali, nel dare esecuzione alle menzionate leggi sulla base anche di quanto stabilito dalla direttiva della commissione CEE n. 77/794, si è provveduto ad affidare il ricupero di detti crediti all'ufficio centrale per i controlli e le contabilità centralizzate, istituito presso la Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette;
Vista la direttiva della commissione (CEE) numero 86/489/CEE in data 24 settembre 1986, che modifica la sopracitata direttiva n. 77/794;
Ritenuta la necessità di adeguare alla direttiva anzidetta il decreto ministeriale 28 dicembre 1978 ed, in particolare, l'art. 5, comma secondo, del decreto medesimo, richiamato dal decreto ministeriale 25 agosto 1986;

Ritenuta,

con l'occasione, l'opportunità di modificare l'art. 2 del decreto ministeriale 25 agosto 1986, nonché l'art. 2- bis del decreto ministeriale 28 dicembre 1978; Decreta:

Art. 1

Il testo dell'art. 5, comma secondo, del decreto ministeriale 28 dicembre 1978 è sostituito dal testo seguente:
"Le richieste possono essere formulate per uno solo oppure per diversi crediti purché a carico della stessa persona ed a condizione che l'importo del credito o dei crediti non sia inferiore a 1500 unità di conto europee".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
Il testo vigente dell'art. 5 del D.M. 28 dicembre 1978 (Norme di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 35, concernente attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 76/308/CEE in data 15 marzo 1976 relativa all'assistenza reciproca in materia di ricupero di crediti) è il seguente:
"Art. 5. - Le domande di assistenza da rivolgere agli altri Stati membri delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 346- ter del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, devono essere redatte a cura dell'ufficio centrale indicato nell'art. 1 secondo i modelli di cui agli allegati I, II e III al decreto medesimo, nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro cui viene rivolta la richiesta; esse inoltre devono recare il timbro ufficiale della Repubblica italiana e la firma del funzionario responsabile.
Le richieste possono essere formulate per uno solo oppure per diversi crediti purché a carico della stessa persona ed a condizione che l'importo del credito o dei crediti non sia inferiore a 1500 unità di conto europee".