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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 11 aprile 1988, n. 150

Organizzazione comune di mercato nel settore lattiero-caseario.

note: Entrata in vigore del decreto: 26/05/1988
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  26-5-1988

IL MINISTRO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Visto il regolamento CEE n. 804/68 e successive modifiche, relativo all'organizzazione comune di mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ed in particolare l'art. 5-quater che istituisce il regime del superprelievo sul latte di vacca;
Visto il regolamento CEE n. 857/84 e successive modifiche, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5-quater del regolamento CEE n. 804/68;
Visto il regolamento CEE n. 1371/84 e successive modifiche, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5-quater del regolamento CEE n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari;
Visto il decreto ministeriale del 30 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre 1985, n. 237, con il quale è stata disposta apposita indagine per la rilevazione dei quantitativi di latte consegnati dai produttori agli "acquirenti" nonché dei quantitativi "venduti direttamente" dai produttori ai consumatori finali nel 1983, ai fini dell'applicazione dell'art. 5-quater del regolamento CEE n. 804/68 e del regolamento CEE n. 857/84;
Visto il decreto ministeriale in data 22 dicembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 1987, n. 57, con il quale è stata accertata la sussistenza, nell'Unione nazionale fra le associazioni di produttori agricoli denominata "Unione nazionale fra le associazioni di produttori di latte bovino - U.N.A.Lat", dei requisiti previsti dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674, e dal regolamento CEE n. 1360/78;
Visto il decreto ministeriale in data 2 aprile 1987, con il quale in via provvisoria è stato attribuito alla predetta U.N.A.Lat un quantitativo di riferimento complessivo di 9.246.380,3 tonn. di latte di vacca, con riserva di determinare successivamente il quantitativo relativo alle "consegne" e il quantitativo relativo alle "vendite dirette";
Visti i decreti ministeriali in data 8 novembre 1984 e 25 marzo
1986, rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 313 del 14 novembre 1984 e n. 80 del 7 aprile 1986, con i quali sono stati
dettati i criteri per la concessione di un'indennità a favore dei
produttori che intendono abbandonare definitivamente la produzione
lattiera, ai sensi dell'art. 4, primo comma, lettera A), del
Vista la richiesta dell'U.N.A.Lat in data 6 aprile 1988, con la quale sono stati indicati i quantitativi che alla stessa dovrebbero essere attribuiti a titolo di "consegne" e di "vendite dirette";
Tenuto conto dei risultati della rilevazione di cui al decreto ministeriale 30 settembre 1985 per le associazioni dei produttori non aderenti alla unione predetta nonché per i singoli produttori non aderenti ad alcuna associazione;
Considerato che dalla richiesta dell'U.N.A.Lat e dai dati concernenti le associazioni di produttori non aderenti alla unione predetta nonché dai dati concernenti i produttori singoli risultano quantitativi relativi alle consegne ed alle vendite dirette di latte di vacca e di prodotti lattiero-caseari differenti dai quantitativi attribuiti all'Italia a norma dell'art. 5-quater del regolamento CEE n. 804/68 relativamente alle consegne ed a norma dell'allegato 1 del regolamento CEE n. 857/84, relativamente alle vendite dirette;
Ritenuto, pertanto, che sono ora disponibili tutti gli elementi per procedere - ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, e dell'art. 6, paragrafo 1, comma terzo, lettera a), del regolamento CEE n. 857/84 - all'assegnazione, in favore di ciascun produttore così come definito all'art. 12, lettera c), del predetto regolamento n. 857/84, dei quantitativi di riferimento per le vendite dirette in misura pari ai quantitativi di latte e prodotti lattiero-caseari ceduti nel 1983 agli acquirenti e venduti direttamente al consumo nello stesso periodo;

Ritenuto,

altresì, di apportare, ai sensi degli articoli 2 e 6 del regolamento n. 857/84, una correzione ai quantitativi in questione, al fine di non superare i quantitativi di riferimento attribuiti all'Italia; Decreta:

Art. 1

Sulla base degli elementi evidenziati dall'indagine di cui al decreto ministeriale 30 settembre 1985, sono assegnati all'U.N.A.Lat, alle associazioni di produttori non aderenti all'U.N.A.Lat ed ai produttori singoli non aderenti ad alcuna associazione:
per le "consegne": i quantitativi di riferimento per ciascuno dei primi cinque periodi di dodici mesi previsti dall'art. 5-quater, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 804/68, così come indicati nell'allegato 1 al presente decreto;
per le "vendite dirette": i quantitativi di riferimento per ciascuno dei primi cinque periodi di dodici mesi previsti dall'art. 5-quater, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 804/68, così come indicati nell'allegato 2 al presente decreto.
I quantitativi di riferimento, indicati in allegato e concernenti produttori singoli non aderenti ad alcuna associazione, formeranno oggetto di riesame nel caso in cui detti produttori risultino aver beneficiato del premio di abbandono definitivo della produzione lattiera di cui ai decreti ministeriali 8 novembre 1984 e 25 marzo 1986.