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MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 8 marzo 1988, n. 100

Modificazione al decreto ministeriale 5 novembre 1987, n. 508, recante disposizioni in materia di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

note: Entrata in vigore del decreto: 01/04/1988
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  1-4-1988

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Ministro dei trasporti in data 5 novembre 1987, n. 508, recante: "Disposizioni in materia di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 291 del 14 dicembre 1987;

Ritenuta

la necessità di modificare l'art. 9 del predetto decreto al fine di eliminare ogni difformità con le norme contenute nel decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1987, n. 132; Decreta:

Articolo unico

Il testo dell'art. 9 del decreto ministeriale 5 novembre 1987, n. 508, richiamato nelle premesse è sostituito dal seguente:
"Sono esentate dalla dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, lettere b) e c):
le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto siano iscritte all'albo in via definitiva ovvero in via provvisoria anteriormente al 1› giugno 1987 e titolari di autorizzazioni al trasporto di cose per conto terzi;
le imprese che richiedano di continuare ad essere iscritte ai sensi e nei casi previsti dall'art. 15 della legge 6 giugno 1974, n. 298".
Il presente decreto entra in vigore a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 8 marzo 1988

Il Ministro: MANNINO

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato al rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota alla premesse:
Il D.L. n. 16/1987 reca: "Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale", il cui testo, coordinato con la legge di conversione, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 89 del 16 aprile 1987. Il comma 2 dell'art. 11 di detto decreto così recita: "2. Nello stesso termine (entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, prevista per il giorno stesso della sua pubblicazione, e cioè il 6 aprile 1987), con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono adottate le disposizioni attuative del regolamento CEE n. 3820/85, relativo all'armonizzazione di alcune norme in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, nonché le norme di attuazione della direttiva CEE n. 561/74 relativa all'accesso alla professione di autotrasportatore.
La direttiva CEE n. 561/74 è stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" CEE n. L 308 del 19 novembre 1974.
Note all'articolo unico:
- Il testo del primo comma dell'art. 2 del D.M. 5 novembre 1987, n. 508, richiamato nell'art. 9 dello stesso decreto, è il seguente:
"Ai fini dell'iscrizione in via provvisoria nell'elenco di cui al sesto comma dell'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298, le imprese individuali e societarie oltre i requisiti previsti dal già citato art. 13, devono dimostrare di:
a) soddisfare al requisito della idoneità morale;
b) soddisfare al requisito della capacità finanziaria;
c) possedere adeguata capacità professionale".
- Il testo dell'art. 15 della legge n. 298/1974, richiamato nell'art. 9 del D.M. 5 novembre 1987, n. 508, è il seguente:
"Art. 15 (Fusioni e trasformazioni). - Le imprese individuali e sociali, risultanti rispettivamente dalla trasformazione di imprese individuali e dalla trasformazione e fusione di società che siano già iscritte nell'albo, possono chiedere di continuare ad essere iscritte semprechè sussistano i requisiti e le condizioni di cui al precedente art. 13".