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MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 26 febbraio 1988, n. 76

Determinazione del peso massimo rimorchiabile.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/03/1988
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  31-3-1988

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 10 febbraio 1982, n. 38, art. 13, che consente di modificare mediante decreto del Ministro dei trasporti taluni articoli del suddetto regolamento;
Visto il proprio decreto ministeriale 14 ottobre 1987, n. 437, col quale, in forza della suddetta legge n. 38, è stato modificato l'art. 221 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;
Rilevata la necessità, in relazione alla predetta modifica, di adeguare anche l'art. 258, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, per quanto riguarda il rapporto potenza/massa;

Visto

che il suddetto art. 258 rientra fra quelli modificabili mediante decreto del Ministro dei trasporti; Decreta:

Art. 1

L'art. 258 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:
"Le prove per la determinazione del peso rimorchiabile, da effettuarsi a pieno carico, sono dirette ad accertare:
che il complesso dei veicoli possa avviarsi su pendenza non inferiore all'8%;
che il complesso dei veicoli possa marciare ad una velocità che non differisca più del 10% dalla velocità corrispondente al numero di giri di potenza massima del motore, con il rapporto più elevato della trasmissione, su pendenza non inferiore all'1%; l'accertamento può essere effettuato verificando che l'accelerazione media su strada piana non sia inferiore a 0,1 m/sec(Elevato al Quadrato), nel campo di utilizzazione del rapporto più alto, fra i regimi di coppia massima e di potenza massima; questa prova non si effettua nel caso degli autotreni, degli autoarticolati e degli autosnodati per i quali sia verificato che il rapporto tra la potenza massima del motore e la massa complessiva del complesso non sia inferiore a 5,88 kW/t (8 CV/t)".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 26 febbraio 1988

Il Ministro: MANNINO

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI N O T E AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai

sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 13 della legge n. 38/1982

(Modifiche ad alcuni articoli del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15

giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni,

riguardanti i pesi e le misure dei veicoli, nonché alla

legge 27 novembre 1980, n. 815), è il seguente:

"Art. 13. - Il Ministro dei trasporti, con proprio

decreto, stabilisce la procedura per l'adeguamento dei veicoli in circolazione alle norme contenute nella presente

legge ed a quelle contenute nella legge 6 giugno 1974, n.

298, e successive modificazioni, dettando in particolare le

disposizioni, i criteri ed i termini per l'annullamento sui documenti di circolazione dei pesi eccedenti i limiti fissati nell'articolo 33. Il Ministro dei trasporti stabilisce altresì con propri decreti le specifiche tecniche e funzionali nonché le

procedure necessarie in applicazione degli articoli 2, 3,

4, 9 e 10 della presente legge. Il Ministro dei trasporti è autorizzato a istituire uffici della Direzione generale della motorizzazione civile ai valichi di confine per i controlli di legge. Il Ministro dei trasporti è altresì autorizzato a

modificare con propri decreti gli articoli 221, 225, 226,

233, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 257, 258, 261, 262, 266,

267, 312, 339 e 344 del regolamento di esecuzione approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959,

n. 420, adeguandoli alle norme della presente legge, della

legge 5 maggio 1976, n. 313, ed a quelle contenute nelle direttive comunitarie o nei regolamenti internazionali". - Il testo dell'art. 221 del decreto del Presidente

della Repubblica n. 420/1959, come modificato dal decreto

ministeriale n. 437/1987, è il seguente: "Art. 221 (Verifiche e prove). - Le verifiche e prove di omologazione del veicolo riguardano: 1) controllo della conformità dell'esemplare presentato alle caratteristiche risultanti dalla documentazione; 2) verifica della corrispondenza a quanto disposto per ciascuna categoria di veicoli; 3) verifica che le parti a sbalzo rispetto agli assi si

trovino, col veicolo a pieno carico, al di sopra di un piano inclinato di 7 gradi sull'orizzontale e passante per i centri delle aree di appoggio sul terreno delle ruote più prossime; lo sbalzo anteriore non deve eccedere la metà del passo e lo sbalzo posteriore non deve eccedere il 60% del passo. Per gli autoveicoli ed i rimorchi per uso speciale o per trasporti specifici potranno essere consentiti sbalzi

superiori, purché autorizzati dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Si intende per passo di un veicolo a 2 assi la distanza

tra i centri degli assi, con veicolo a pieno carico. Nei veicoli a tre o più assi s'intende per passo la distanza tra l'asse o la mezzeria degli assi anteriori e

l'asse o la mezzeria degli assi posteriori, con veicolo a pieno carico. Lo sbalzo si misura a partire dall'asse estremo; 4) verifica in marcia dell'inscrivibilità degli autoveicoli isolati e dei complessi in una fascia di ingombro conforme a tabelle di unificazione a carattere definitivo e determinazione del diametro minimo di volta dei veicoli a motore isolati; 5) verifica delle carrozzerie dei veicoli adibiti ad uso pubblico per trasporto di persone per la conformità alle prescrizioni del Ministero dei trasporti; 6) accertamento del numero dei posti verificando che

siano disponibili: per il conducente almeno 60 cm, con centro in corrispondenza del piantone di sterzo o dell'asse

del manubrio, per ogni altra persona 40 cm; e sui veicoli

adibiti ad uso pubblico per trasporto di persone, per ogni

persona, 45 cm;

7) verifica dei dispositivi di frenatura prescritti,

sia per il veicolo isolato, sia per il veicolo accoppiato

al rimorchio, se previsto;

8) verifica in piano dei pesi, a vuoto e a pieno

carico, e della relativa distribuzione sugli assi o gruppi di assi; 9) verifica della compatibilità dei pneumatici; 10) verifica della velocità massima; 11) determinazione del consumo di combustibile in base

alle norme CEE, se applicabili, ovvero in base a tabelle di unificazione a carattere definitivo; 12) prova di accelerazione in piano con partenza da fermo sul percorso di 1 km; 13) accertamento dello spunto in salita sulla pendenza

del 16% per il veicolo isolato e dell'8% per gli autotreni,

autoarticolati e autosnodati, in conformità a quanto eventualmente prescritto da tabelle di unificazione a carattere definitivo; 14) accertamento che il rapporto tra la potenza massima del motore e la massa complessiva dell'autoveicolo e/o del complesso di veicoli sia non inferiore al limite stabilito dalle norme vigenti per la categoria alla quale il veicolo appartiene; 15) rilevamento del livello sonoro; 16) accertamento della potenza massima del motore; 17) verifica dell'installazione e del funzionamento dei dispositivi prescritti; 18) accertamento dell'intervenuta approvazione dei

dispositivi, se richiesta; 19) accertamento dell'esistenza sui motocicli di attrezzature idonee a consentire la presenza a bordo di un casco protettivo di tipo adeguato per il conducente ed il

passeggero, ove ricorre.

Le prove e verifiche di cui ai punti 10), 11) e 12) si effettuano sul veicolo a motore isolato o sull'autoarticolato. Per l'omologazione di veicoli sprovvisti di carrozzeria

(autotelai cabinati, telai montati per rimorchio o

semirimorchio), le verifiche e prove di omologazione si effettuano tenendo conto delle dimensioni massime della carrozzeria preventivamente definite dal costruttore (dimensioni di carrozzabilità). La metodologia di prova e le eventuali prescrizioni integrative non previste da norme CEE potranno essere stabilite in tabelle di unificazione a carattere definitivo".