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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1988, n. 96

Importazione di animali "riproduttori di razza pura" in esenzione da dazio.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  30-3-1988

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Visto il regolamento CEE n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, e successive modificazioni, relativo alla tariffa doganale comune delle Comunità europee;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 505 del 10 maggio 1982 per l'attuazione della direttiva CEE n. 77/504 relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura;

Considerato

che il predetto regolamento CEE n. 950/68 prevede che l'ammissione degli animali "riproduttori di razza pura" nelle apposite sottovoci doganali sia subordinata a condizioni da stabilirsi dalle autorità nazionali, e che, di conseguenza, si rende necessario apportare modificazioni all'attuale normativa nazionale in materia, quale risulta dal decreto ministeriale 31 ottobre 1958 (Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 1959); Decreta:

Art. 1

L'ammissione degli animali "riproduttori di razza pura", appartenenti alle specie cavallina, bovina e bufalina, suina, ovina e caprina, al trattamento daziario previsto dalle rispettive voci della tariffa doganale, è subordinata all'applicazione delle disposizioni stabilite dal presente decreto.