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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 1988, n. 39

Richiamo alle armi di militari, per aggiornamento e addestramento, nell'anno 1988.

note: Entrata in vigore del decreto: 10/03/1988
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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  10-3-1988

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza;
Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;
Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, e successive modificazioni, concernente aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi;

Sulla

proposta del Ministro della difesa; Decreta:

Art. 1

Nel corso dell'anno 1988 possono essere richiamati alle armi, per aggiornamento e addestramento, purché ancora soggetti ad obblighi militari:
millecentottantacinque ufficiali, seicentottantadue sottufficiali e seimilacentodiciotto militari di truppa in congedo illimitato delle Armi e dei Corpi dell'Esercito;
sessantaquattro ufficiali e settantatre sottufficiali in congedo illimitato appartenenti alla Marina militare;
trenta ufficiali e trenta sottufficiali in congedo illimitato di tutti i ruoli e categorie dell'Aeronautica militare.