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MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1987, n. 586

Attuazione della direttiva n. 84/528/CEE relativa agli apparecchi di sollevamento e di movimentazione e loro elementi costruttivi.

note: Entrata in vigore del decreto: 09/04/1988
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  9-4-1988

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO

DELLE POLITICHE COMUNITARIE
Vista la delega conferitagli dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1987 integrato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 3 settembre 1987;
Vista la direttiva n. 84/528/CEE per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa alle disposizioni comuni degli apparecchi di sollevamento e di movimentazione inclusa
nell'elenco A della legge 16 aprile 1987, n. 183;
Considerato che occorre provvedere all'emanazione del decreto della suddetta direttiva;
Sulla proposta dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del lavoro e della previdenza
sociale.

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Il presente decreto fissa le norme di attuazione della direttiva n. 84/528/CEE relativa agli apparecchi di sollevamento e di movimentazione e loro elementi costruttivi di cui all'art. 1 della direttiva medesima, che ha forza di legge ai sensi dell'art. 14 della
legge 16 aprile 1987, n. 183.
2. La direttiva n. 84/528/CEE viene pubblicata unitamente al presente
decreto.





NOTE
AVVERTENZA
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai
sensi dell'art. 10, dei commi 2 e 3, del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
è operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 14 della legge n. 183/1987
(Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza
dell'Italia alle Comunità Europee ed adeguamento
dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari) è
il seguente:
"Art. 14 (Conferimento di forza di legge ad alcune
attività) - 1. Le norme contenute nelle direttive della
Comunità Economica Europea, indicate nell'elenco "A"
allegato alla presente legge, hanno forza di legge con
effetto dalla data di emanazione del decreto di cui ai
commi 2.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o
del Ministro da lui delegato, da emanarsi su proposta dei
Ministri competenti, entro 12 mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, verranno stabilite le norme di
attuazione delle direttive di cui al comma 1".
- La direttiva n. 84/528/CEE è stata pubblicata nella
"Gazzetta Ufficiale" delle Comunità Europee n. L. 300 del
19 novembre 1984.