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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1988, n. 38

Ulteriore proroga, fino alla data di approvazione della nuova convenzione, e comunque per non oltre due mesi, della durata della concessione del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva circolare assentita alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.

note: Entrata in vigore del decreto: 8/3/1988
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Testo in vigore dal: 8-3-1988
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Vista  la  legge  14  aprile  1975,  n. 103, recante nuove norme in
materia di diffusione radiofonica e televisiva;
  Visto  il  decreto-legge  6  dicembre 1984, n. 807, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1981, n.
521, concernente la concessione del servizio pubblico  di  diffusione
radiofonica  e  televisiva  circolare  alla  RAI  -  Radiotelevisione
italiana S.p.a.;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1987, n.
335, recante proroga per mesi sei dalla predetta concessione;
  Considerato  che  per  effetto della proroga la vigente concessione
alla RAI andra' a scadere il 10 febbraio 1988;
  Rilevata la necessita' di prorogare ulteriormente per il periodo di
due mesi la  durata  della  concessione  al  fine  di  assicurare  la
continuita'   del  servizio  pubblico  di  diffusione  radiofonica  e
televisiva e di completare il procedimento di formazione della  nuova
convenzione;
  Sentito  il  consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
  Vista l'adesione alla proroga espressa dalla RAI - Radiotelevisione
italiana S.p.a.;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 febbraio 1988;
  Sulla  proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,
di concerto con il Ministro del tesoro;
                              E M A N A
                         il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  La durata della concessione del servizio pubblico di diffusione
radiofonica   e   televisiva   circolare   assentita   alla   RAI   -
Radiotelevisione italiana S.p.a. e' ulteriormente prorogata sino alla
data di approvazione della nuova convenzione e comunque per non oltre
due mesi.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 9 febbraio 1988
                               COSSIGA
                                  GORIA, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  MAMMI', Ministro delle poste e
                                  delle telecomunicazioni
                                  AMATO, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 febbraio 1988
  Atti di Governo, registro n. 72, foglio n. 14
AVVERTENZA:
   Il  testo  della  nota  qui  pubblicato  e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto  del
Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura della disposizione di legge  alla  quale  e'
operato  il  rinvio  e  della  quale  restano  invariati  il valore e
l'efficacia.
          Nota alle premesse:
            Il  D.L. n. 807/1984 reca disposizioni urgenti in materia
          di trasmissioni radio televisive  (testo  coordinato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'8 febbraio 1985).