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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 14 gennaio 1988, n. 24

Norme per la stipulazione dei contratti di stoccaggio a lungo termine da parte dei titolari di stoccaggio a breve termine dei vini e dei mosti.

note: Entrata in vigore del decreto: 21/02/1988
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  21-2-1988

IL MINISTRO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Vista la decisione del Consiglio CEE n. 87/375 del 13 luglio 1987, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" della CEE n. 200 del 13 luglio 1987, con la quale l'Italia è stata autorizzata a concedere l'aiuto nazionale all'ammasso privato a breve termine dei vini da tavola e dei mosti di uve durante la campagna di commercializzazione 1987-88;
Visto il proprio decreto 11 settembre 1987, n. 413, con il quale è stata prevista la concessione di aiuti a favore dei produttori che sottoscrivono contratti di magazzinaggio a breve termine per i vini da tavola ed i mosti di uve, nel periodo 9 ottobre-15 dicembre 1987;
Visto il regolamento CEE n. 34/88 del 5 gennaio 1988 che concede, per la campagna 1987-88, la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per il vino da tavola, il mosto di uve, il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato;

Considerata

l'opportunità di autorizzare la conclusione di contratti di magazzinaggio a lungo termine anche per i prodotti che formano oggetto, ai sensi del citato decreto ministeriale n. 413, di contratti di magazzinaggio a breve termine; Decreta:

Articolo unico

Su richiesta dei produttori interessati, i contratti di magazzinaggio a breve termine relativi ai vini da tavola ed ai mosti di uve, stipulati ai sensi del decreto ministeriale 11 settembre 1987, n. 413, sono risolti per i quantitativi per i quali l'interessato conclude contratti di magazzinaggio a lungo termine.
Per i quantitativi di vino da tavola e di mosti di uve per i quali sono stati conclusi contratti di magazzinaggio a lungo termine, il diritto all'aiuto per il magazzinaggio a breve termine rimane acquisito per tutto il periodo durante il quale detti quantitativi hanno formato oggetto dei contratti a breve termine.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 14 gennaio 1988

Il Ministro: PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI