stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 28 dicembre 1987, n. 562

Norme di applicazione dei regolamenti comunitari che stabiliscono il pagamento di un premio ai produttori di carni ovine e caprine.

note: Entrata in vigore del decreto: 13/02/1988
nascondi
vigente al 14/05/2026
  • Allegati
Testo in vigore dal:  13-2-1988

IL MINISTRO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Visto il regolamento CEE n. 1837/80 del Consiglio del 27 gennaio 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine;
Visto il regolamento CEE n. 872/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, che stabilisce le norme generali per la concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine;
Visto il regolamento CEE n. 3007/84 della commissione del 26 ottobre 1984, che stabilisce le modalità di applicazione per la concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine;
Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, sul riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);
Vista la legge 23 dicembre 1986, n. 898, concernente tra l'altro sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo, in particolare l'art. 2;
Considerato che con i regolamenti CEE n. 3523/85 e n. 3524/8/5 del Consiglio del 10 dicembre 1985 nonché con il regolamento CEE n. 1065/86 della Commissione il premio previsto per i produttori di carni ovine è concesso anche ai produttori di carni caprine, limitatamente alle zone previste nei succitati regolamenti nella misura dell'80% di quella stabilita per i produttori di carni ovine;
Considerato che, ai sensi dei succitati regolamenti, il premio è concesso ai produttori, qualora a fine campagna il prezzo di mercato risulti inferiore a quello di base;
Considerato che un premio può essere liquidato nella misura determinata per la Francia a quei produttori italiani che allevino per almeno due mesi gli agnelli ed i capretti partoriti dalle pecore o capre per le quali richiedono il premio;
Considerato che normalmente in un gregge il numero delle femmine coperte per la prima volta e di quelle destinate alla riforma di cui all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 872/84 si equivalgono, e che possono quindi ritenersi eleggibili al premio le femmine che hanno partorito almeno una volta;

Ritenuta

la necessità di emanare le disposizioni nazionali di attuazione nell'evenienza che si verifichino le condizioni previste dalla normativa comunitaria per il pagamento del premio; Decreta:

Art. 1

Ai sensi del regolamento CEE n. 872/84 e del presente decreto si intende per:
a) produttore di carne ovina e/o caprina:
l'imprenditore, persona fisica o giuridica che si dedica all'allevamento di almeno dieci pecore e/o capre nel territorio nazionale;
un'associazione di persone fisiche o giuridiche che utilizza pascoli e/o fabbricati e attrezzature annesse occorrenti per allevare almeno dieci pecore e/o capre nel territorio nazionale;
b) pecora che dà diritto al premio:
tutte le femmine della specie ovina che hanno partorito almeno una volta e presenti sull'azienda al momento del controllo;
c) capra che dà diritto al premio:
tutte le femmine della specie caprina che hanno partorito almeno una volta e presenti sull'azienda al momento del controllo.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.