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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1988, n. 17

Inserimento del codice sindacale adottato dalla CISNAL e dalla Fedep-CISNAL, per l'autoregolamentazione del diritto di sciopero nell'ambito del comparto degli enti pubblici non economici, tra gli allegati all'accordo sindacale recepito con il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267.

note: Entrata in vigore del decreto: 13/02/1988
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  13-2-1988

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto degli enti pubblici non economici;
Constatato che tra gli allegati al menzionato decreto, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 1987, non è incluso il codice sindacale di autoregolamentazione del diritto di sciopero adottato dalla CISNAL e dalla Fedep-CISNAL per il comparto degli enti pubblici non economici;
Visti i commi quinto e sesto dell'art. 11 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
Accertato che sussistono le condizioni richieste per l'inserimento del suddetto codice sindacale di autoregolamentazione del diritto di sciopero tra gli allegati all'accordo sindacale recepito nel citato decreto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Il codice sindacale adottato dalla CISNAL e dalla Fedep-CISNAL per l'autoregolamentazione del diritto di sciopero nell'ambito del comparto degli enti pubblici non economici di cui al testo unito al presente decreto, costituisce integrazione degli allegati all'accordo sindacale recepito nel decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1988

COSSIGA

GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri

SANTUZ, Ministro per la funzione pubblica

AMATO, Ministro del tesoro

COLOMBO, Ministro del bilancio e della programmazione economica

FORMICA, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1988

Atti di Governo, registro n. 71, foglio n. 15

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Capo dello Stato il potere di emanare decreti.
- La legge n. 93/1983 concerne la legge-quadro sul pubblico impiego. L'art. 11 reca disposizioni sul contenuto degli accordi sindacali in materia di pubblico impiego. I relativi commi quinto e sesto così recitano:
"Il Governo è tenuto a verificare, come condizione per l'inizio delle procedure di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12, che le organizzazioni sindacali di cui al precedente articolo 6 ed ai successivi articoli 12 e 14 abbiano adottato codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero che, in ogni caso, prevedano:
a) l'obbligo di preavviso non inferiore a 15 giorni;
b) modalità di svolgimento tali da garantire la continuità delle prestazioni indispensabili, in relazione alla essenzialità dei servizi, per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.
I codici di autoregolamentazione debbono essere allegati agli accordi di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12".