Che sospendendo l'applicazione dell'articolo 11 della legge 14 luglio
1887, numero 4703 (serie 3ª), determina l'abbuono del 10 per cento a
favore dei fabbricanti di spirito ed esenta dal dazio doganale, oltre
al melazzo, anche i cereali provenienti dall'estero per la
distillazione. (087U5142)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 22/01/1888
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)