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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1887, n. 5142

Che sospendendo l'applicazione dell'articolo 11 della legge 14 luglio 1887, numero 4703 (serie 3ª), determina l'abbuono del 10 per cento a favore dei fabbricanti di spirito ed esenta dal dazio doganale, oltre al melazzo, anche i cereali provenienti dall'estero per la distillazione. (087U5142)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/01/1888 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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vigente al 14/05/2026
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