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REGIO DECRETO 30 dicembre 1887, n. 5130

Concernente il trattamento daziario speciale da applicarsi ai filati di cotone ed alle catene ordite (warps) di cotone, ai rottami di ghisa e di acciaio. (087U5130)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1888 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 15-1-1888
al: 15-12-2010
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                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Ritenuta la convenienza di mantenere la giusta  proporzione  fra  i
dazi dei filati con quelli dei tessuti  di  cotone  e  dei  dazi  dei
rottami con quelli della ghisa e dell'acciaio in pani ed  in  lavori;
proporzione  che  sarebbe  turbata  dalla  applicazione  dell'attuale
trattamento daziario dei tessuti di cotone e dei rottami di  ghisa  e
di acciaio anche dopo il 1° gennaio  prossimo  in  conseguenza  della
proroga dei trattati di commercio colla Francia, colla Spagna e colla
Svizzera; 
 
  Sulla proposta  dei  Ministri  delle  Finanze  e  dell'Agricoltura,
Industria e Commercio; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Per tutto il tempo  in  cui  durera'  il  vigente  regime  daziario
convenzionale  sui  tessuti  di  cotone,  non  che  sulla   ghisa   e
sull'acciaio, si applichera' ai filati ed alle catene ordite  (warps)
di cotone, non che ai rottami di ghisa e di acciaio,  il  trattamento
stabilito dal testo unico della tariffa approvata col Nostro  decreto
del 9 agosto 1883, n. 1599 (Serie 3ª),  a  luogo  di  quello  portato
dalle voci 96, 97, 98, 99, 100, 200 della tariffa  approvata  con  la
legge del 14 luglio 1887, n. 4703 (Serie 3ª).