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REGIO DECRETO 27 novembre 1887, n. 5099

Che fissa le norme da seguirsi dalle navi nazionali ed estere che si avvicinano ad opere militari costiere, o che approdano in una rada o porto difeso. (087U5099)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/01/1888 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  5-1-1888 al: 4-6-1895
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Udito il parere del Consiglio superiore di marina;

Sulla

proposta del Nostro Ministro della Marina, d'accordo con quello della Guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Qualunque nave nazionale od estera, da guerra o mercantile che in tempo di guerra si avvicina di giorno ad opere militari costiere, dovrà tenere inalberata la bandiera, e non potrà entrare nella zona battuta dalle artiglierie senza speciale permesso del comandante della piazza.

In caso di contravvenzione, il forte più vicino dovrà intimarle di allontanarsi o di fermarsi mediante un colpo di cannone a polvere; quando questo avviso non basti, lo stesso forte dopo due minuti tirerà un colpo a palla nella direzione della prua, senza colpire, ed ove la nave non si allontani o non si arresti sarà aperto il fuoco contro di essa.

Quando le condizioni d'urgenza lo richiedano, si potrà fare l'intimazione tirando a palla nella direzione della prua, senza colpire, e tralasciando l'avviso preventivo del colpo di cannone a polvere.